Con il caldo estivo torna di attualità il rischio incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, erborate o a pascolo del territorio regionale.
Il Comune di Bitonto, al pari degli altri comuni pugliesi, si è attivato emanando una specifica ordinanza sindacale (la n. 91/15), che integra gli obblighi e i divieti contenuti nella normativa regionale e nazionale in materia, “al fine di scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone”. L’ordinanza ribadisce l’obbligo per “proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio, di eseguire entro il 15 giugno 2015 le necessarie opere di difesa passiva per l’eliminazione del rischio incendi mediante l’aratura, il diserbo ovvero la pulitura di zone di terreno confinanti con aree boscate nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, con la realizzazione di idonee fasce di protezione”.
L’obbligo rimarrà in vigore sino al 15 settembre 2015, termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi dalla Regione Puglia.
Le Forze dell’Ordine, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia provinciale, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale vigileranno sull’osservanza dell’ordinanza. Per i trasgressori è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 125 e 900 euro, fatte salve le ulteriori disposizioni di legge.
Nell’ordinanza il Sindaco invita i cittadini a contattare tempestivamente, in caso di avvistamento di incendio, il Comando del Corpo Forestale dello Stato (telefono: 1515), i Vigili del Fuoco (telefono: 115) o il Comando di Polizia Locale (telefono: 080.3751014).
Le prescrizioni comunali, come detto, completano il quadro degli obblighi e dei divieti che la Regione Puglia, in applicazione di specifiche normative nazionali e regionali, ha fissato per l’estate 2015 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180/2015.
Il provvedimento regionale dispone, tra gli altri, per il periodo 15 giugno-15 settembre, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, il tassativo divieto di:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro?silvo?pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Inoltre, le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, devono provvedere alla pulizia di banchine, cunette e scarpate da ogni tipo di rifiuto/materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione dal fuoco.
I gestori delle strade pubbliche, inoltre, dovranno garantire le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea con potatura delle branche laterali e spalcatura, in modo da evitare situazioni di restringimento al transito dei mezzi antincendio.
Per le attività pirotecniche, comprese quelle riferite al lancio di lanterne volanti, è prevista che siano i sindaci ad autorizzarle nelle aree non espressamente vietate per legge, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione da parte dell’azienda esecutrice di mezzi e squadre antincendio, in grado di presidiare l’area e di intervenire immediatamente in caso di necessità.
Per villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonchè abitazioni e aziende agricole isolate insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è previsto, poi, l’obbligo di realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno quindici metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.
Il quadro sanzionatorio, piuttosto articolato in relazioni agli obblighi e ai divieti inosservati, è quello stabilito dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e dalla Legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 “Norme in materia di bruciatura delle stoppie”.