Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari – dr.ssa Maria Giovanna Deceglie – nel procedimento ex art. 28 della legge 20.05.70 n. 300 promosso da:
FEDERAZIONE GILDA UNAMS DI BARI -IN PERSONA DEL SEGRETARIO PRO TEMPORE – C.F. 93442180720, Indirizzo Telematico, con l’assistenza e difesa dell’avv. ROMANO RAFFAELLA -C.F. RMNRFL79H54F284J-;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE CAIATI” DI BITONTO – C.F. 93469270727 – contumaci;
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22.03.2018, osserva quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono. In punto di fatto occorre premettere che l’O.S. ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’accertamento della connotazione antisindacale e l’immediata cessazione della condotta perpetrata nei suoi confronti dal dirigente scolastico del Circolo Didattico “Giuseppe Caiati” di Bitonto, integrata dalla diffusione via web (sul portale d’informazione cittadina www.dabitonto.com, nonch6 sulla pagina “Facebook” della scuola) di un articolo ritenuto palesemente e pesantemente denigratorio nei confronti sia del sindacato (anche in ragione dei precisi riferimenti alle imminenti elezioni per la R.S.U. d’istituto che si terranno it 17, 18 e 19 aprile 2018), sia della persona del suo coordinatore provinciale.
L’amministrazione scolastica convenuta, ancorché ritualmente evocata in giudizio, e rimasta contumace.
Tanto premesso, è d’uopo evidenziare che l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori definisce la condotta antisindacale in modo teleologico e non analitico, qualificando come tale una determinata condotta non in base alle sue modalità esteriori ma in relazione al risultato perseguito, ovverosia alla sua idoneità ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale ovvero il diritto di sciopero (Cass. 12 giugno 1997 n. 5295).
D’altro canto, ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 28 6 necessario che la condotta antisindacale denunciata abbia arrecato pregiudizio all’attività e/o alla liberty sindacale in termini effettivi e non meramente potenziali (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 10324/98; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9341/91). Orbene, nel caso di specie il tenore letterale e contenutistico dell’articolo pubblicato su richiesta del Circolo Didattico “Giuseppe Caiati” di Bitonto su un quotidiano on line a diffusione locale e sulla pagina “Facebook” dell’istituto scolastico non lascia spazio a dubbi in merito alla sua connotazione lesiva dell’immagine e della dignità del sindacato ricorrente ed alla sua idoneità ad incidere sulla piena ed incondizionata esplicazione dell’attività sindacale, nella misura in cui: a) utilizza espressioni oggettivamente offensive e palesemente denigratorie rispetto al pensiero esternato dal rappresentante dell’O.S. ricorrente (si veda la valutazione delle parole del Castellana in termini di “mediocrità”, precedentemente assimilata all'”ignoranza”, alla “meschinità” e all’ “impossibilità di pensare e sentire”); b) opera un plateale accostamento all’O.S. ricorrente della parte disonesta della comunità scolastica; c) qualifica come “sprovveduto” chi dovesse essere indotto dalla lettura dell’articolo ad individuare nel Castellana il difensore dei deboli e, di conseguenza, a votare la Gilda alle prossime elezioni R S U.
Il tenore dell’articolo esorbita palesemente dalla pur vivace dialettica che ontologicamente connota le relazioni tra le parti sociali ed assume un disvalore oggettivo che non trova alcuna giustificazione ne risulta in qualche misura attenuato da qualsivoglia pregresso contegno provocatorio dell’O.S. ricorrente (tale non potendosi considerare il precedente articolo di giornale pubblicato su iniziativa dell’O.S. ricorrente sul medesimo argomento, caratterizzato da un contenuto di ferma denuncia e dall’utilizzo di toni aspri ma comunque rispettosi dei vincoli di continenza formale e sostanziale cui deve essere improntata la dialettica sindacale), sicché connota la condotta del dirigente scolastico dell’istituto “Giuseppe Caiati” di Bitonto in termini di sicura antisindacalità, per la valenza diffamatoria delle espressioni adottate e per il tono sprezzante dell’articolo nel suo complesso, tali da fare trapelare all’esterno un atteggiamento di manifesta ostilità dell’istituto scolastico nei confronti dell’O.S. ricorrente e del suo rappresentante; antisindacalità viepiù aggravata dall’esplicito accostamento dei detrattori dell’O.S. ricorrente alle persone oneste (e, implicitamente, dei suoi sostenitori a quelle disoneste), dall’univoco riferimento all’imminenza delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. e dalla considerazione delle iniziative dell’O.S. ricorrente quali tentativi affatto strumentali di reclutare ulteriori consensi tra i potenziali elettori.
D’altra parte è indubitabile la riferibilità del su indicato articolo al Circolo Didattico “G. Caiati” di Bitonto in persona del suo dirigente pro tempore, si com’è agevole desumere -in primo luogo- dallo stesso preambolo dell’articolo, in cui l’autore dà espressamente atto di averlo ricevuto dalla comunità del Circolo Didattico “G. Caiati” -in secondo luogo- dalla risposta allegata sub 5 del fascicolo processuale dell’O.S. ricorrente, in cui il direttore della testata on line conferma di avere rinvenuto nella casella di posta elettronica della redazione un comunicato stampa firmato dalla comunità scolastica del Circolo Didattico “G. Caiati”, proveniente dall’indirizzo ufficiale del medesimo istituto scolastico e -infine- dalla repentina pubblicazione dell’articolo sulla pagina “Facebook” dell’istituto scolastico. Non è dato nemmeno dubitare dell’attualità della condotta antisindacale denunciata dall’O.S. ricorrente, atteso che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale (Cass. n. 23038 del 2010); attualità della condotta che nel caso di specie risulta particolarmente evidente, in ragione dell’imminenza delle elezioni per il rinnovo della R.S.U., cui lo stesso articolo fa testuale riferimento.
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi esposte va dichiarata l’antisindacalità della condotta tenuta dal Circolo Didattico “G. Caiati” di Bitonto e consistita nella richiesta di pubblicazione dell’articolo del 9.2.2018 <>, ne va ordinata l’immediata cessazione e l’amministrazione scolastica convenuta deve essere condannata ad astenersi in futuro dall’adottare condotte analoghe nonché a pubblicare a sue spese il presente decreto sul quotidiano www.dabitonto.com e sull’albo pretorio on line dell’istituzione scolastica.
Di contro, non può essere accolta la richiesta di risarcimento in forma pecuniaria formulata dall’O.S. ricorrente, difettando qualsivoglia allegazione e/o documentazione in ordine sia alla natura sia all’entità concreta dei danni dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza dell’illegittima condotta di parte avversa, in misura ulteriore rispetto a quella ristorata dall’esito positivo del presente giudizio. Le spese processuali -liquidate in ossequio ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 (tenuto conto della modesta complessità della controversia e dell’attività processuale espletata, anche in ragione della contumacia dell’amministrazione scolastica convenuta)- ne seguono l’integrale soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, cosi provvede:
-dichiara l’antisindacalità della condotta tenuta dal Circolo Didattico “G. Caiati” di Bitonto e consistita nella richiesta di pubblicazione dell’articolo del 9.2.2018 <> di cui ordina l’immediata cessazione;
-condanna l’amministrazione scolastica convenuta ad astenersi in futuro dal tenere condotte analoghe nonché a pubblicare a sue spese il presente decreto sul quotidiano www.dabitonto.com e sull’albo pretorio on line dell’istituzione scolastica;
-condanna l’amministrazione scolastica convenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell’O.S. ricorrente, the liquida in complessivi Euro 3.513,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-manda gli atti alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Bari, 27/03/2018
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)