Un “sì” e tanti “no”, che dovrebbero
annullare quel consenso iniziale. Che, invece, non si capisce bene perché,
resta ancora in piedi. E dissemina di mille dubbi l’anima di chi abbia un
minimo di coscienza civile e morale, lasciando un’ombra sinistra su un
territorio già troppo travagliato da discariche come quello bitontino.
Questione Fer.live, dunque.
Nei giorni scorsi, il prof. Antonio
Sblendorio, consigliere provinciale Pd, ha inviato una interrogazione scritta
(retaggio di deformazione professionale?) al presidente Francesco Schittulli per capirci di più.
Ovviamente, il testo ripercorre minuziosamente la storia
che, come sempre quando trattasi di discariche, sia pure di materiale ferroso in
questo caso, puzza un po’.
“Con
determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.201 dal Servizio Ambiente della
Provincia è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale
relativamente al progetto per la realizzazione di una piattaforma integrata per
il trattamento e il recupero di metalli da rifiuti con annessa discarica per
rifiuti speciali nel Comune di Bitonto.
Nel corso del suindicato procedimento di VIA veniva acquisito dal Comune di
Bitonto parere dal punto di vista ambientale di massima favorevole, con riserva
di far pervenire al Servizio Ambiente parere di compatibilità urbanistica
sull’intervento”, fin qui la parte – per così dire –
positiva.
Ora, quella negativa, che è decisamente
più corposa: “Con nota del 21 02.2012, la
società FER LIVE srl proponeva alla Provincia istanza di attivazione della
procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente al
suddetto progetto.
Nel corso dell’iter istruttorio il WWF Italia — Puglia ha formulato delle
osservazioni a cui la società FERLIVE, a quanto si legge nella determinazione
dirigenziale di DINIEGO all’AlA, n. 2926 del 12/04/2013 del Servizio Ambiente.
non ha mai presentato controdeduzioni Nella stessa determinazione dirigenziale
2926/2013 si dice che nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di
servizi tenutasi in data 15 03.2013, il Comitato tecnico provinciale per l’AIA
e il Comitato tecnico per i Rifiuti si sono espressi in senso contrario al
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e sono stati acquisiti agli
atti del procedimento i pareri: Comune di Bitonto – parere contrario
confermando con atto deliberativo di Giunta comunale n, 48 del 13.03 2013, il
parere contrario già reso nel corso della prima riunione della Conferenza di
servizi dell’ I I. 12 2012, ARPA Puglia – parere contrario; ASL BA SISP –
parere favorevole con prescrizioni; ASL BA SPESAL – parere favorevole con
prescrizioni. Considerato. 1. il parere contrario espresso dal comune di
Bitonto relativamente alla compatibilità urbanistica: 2. il parere contrario di
ARPA Puglia; 3. il diniego al rilascio dell’AlA operato con la determinazione
dirigenziale n. 2926 del 12104/2013 con le seguenti motivazioni. l’area
interessata dalla realizzazione dell’intervento in progetto non risulta compatibile
con le prescrizioni dettate dal vigente Piano di Gestione Rifiuti della Regione
Puglia in ordine alla localizzazione impiantistica; il vincolo riscontrato (ambito territoriale esteso di tipo C del
PUTT/Puglia) in relazione alla tipologia impiantistica considerata (discarica)
costituisce una prescrizione di tipo escludente tale da escludere in modo
assoluto la localizzazione delle predette tipologie impiantistiche; la rilevata
incompatibilità costituisce elemento assolutamente ostativo alla realizzazione
dell’intervento in progetto; la Pianificazione di settore preclude qualsiasi
forma di accertamento della compatibilità dell’intervento in progetto rispetto
al mantenimento e all’integrità dei valori del sito prescelto e quindi
‘ammissibilità dell’ intervento; la di nuovi impianti per lo smaltimento e il
recupero di rifiuti speciali deve ricadere in aree di tipo D, costituendo
prescrizione di grado vincolante; per la tipologia impiantistica considerata,
localizzata in zona E del Prg comunale (impianto di trattamento)”.
La disamina dettagliata prosegue: “La possibilità di apportare varianti
strumento urbanistico vigente nel Comune di interesse sarebbe priva di
qualsiasi utilità a fronte dei vincoli assolutamente ostativi riscontrati. che:
1. con la valutazione di impatto ambientale (VIA), prevista dalla parte II del
D. Lgs. n. 152/2006, che vengono esaminati e valutati gli aspetti afferenti
alla localizzazione degli impianti come quello in parola 2. nella procedura di
VIA che può essere valutata anche la C.d. “opzione zero”, ossia la
delocalizzazione dell’impianto”.
Infine, il consigliere pone la logica
domanda conclusiva, che, non avendo punto interrogativo, pare retorica (e
inquietante): “Si chiede, alla luce delle
criticità rilevate e riportate nella determinazione dirigenziale di diniego
all’AlA, n. 2926/2013, afferenti tutte alla localizzazione della discarica, per
quale motivazione non sia stata attivata la procedura amministrativa di revoca
in autotutela della determinazione dirigenziale n. 858 del 30/12/2011 di
valutazione di impatto ambientale (VIA) favorevole”.