La responsabilità sanitaria e le novità introdotte con la legge 8 marzo 2017, n. 24 alla luce delle prime pronunce e applicazioni giurisprudenziali sono state al centro di un interessante incontro formativo organizzato a Bitonto dall’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli” con il patrocinio e il supporto all’iniziativa del Rotaract Club Bari Agorà, l’Accademia Italiana Medici Specializzandi, Edoctus, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari e l’Ordine degli Avvocati di Bari.
Il tavolo convegnistico coordinato dall’Avv. Romina Centrone (Presidente dell’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli”) e dall’Avv. Paolo Iannone (Presidente del Rotaract Club Bari Agorà) ha consentito ai partecipanti di formulare alcune riflessioni inerenti sotto il duplice profilo medico-giuridico. Difatti, per la prima volta, le prospettive del confronto con i professionisti si è allargando passando anche alla disamina delle tutele per i medici alla luce della recente riforma normativa.
Nel corso della moderazione, a cura dell’Avv. Romina Centrone che ha presentato gli argomenti e gli illustri relatori intervenuti, si sono alternati gli interventi dei medici da parte dei Dottori Vito Borraccia (Medico Legale), Massimiliano Lucarelli (Medico del Ministero della Salute), Valentina Leoncini (Psicologa e Psicoterapeuta) e Gianfranco Sifanno (Medico del Servizio Territoriale 118) con un’altrettanta relazione giuridica di pregevole rilievo a cura dell’Avv. Paolo Iannone (esperto della materia, autore di libri sul tema, tra cui l’ultimo presentato alla Camera dei Deputati).
Sinergie medico-giuridiche a confronto che hanno dato vita alle varie sfaccettature che ruotano attorno alla riforma Gelli-Bianco (legge 24/2017). In particolare, l’Avv. Paolo Iannone ha posto l’accento sulle sue teorie innovative, ovvero sulle possibili vie di fuga dalla responsabilità extracontrattuale in capo al medico, prevista dal legislatore all’articolo 7 della legge di riforma, rappresentando che:«la sottoscrizione del modulo del consenso-informato e il relativo impegno assunto, qualifica il rapporto contrattuale medico-paziente. D’altronde – evidenzia lo stesso Iannone – tale obbligazione, accettata dalle parti, ruota sulla dichiarazione di volontà delle parti stesse e, pertanto, non può trovare “cittadinanza” l’intenzione di voler qualificare il consenso-informato come dichiarazione di scienza, poiché, in tal caso, le asserzioni in esso contenute rappresenterebbero elementi intangibili e suscettibili a mere rettifiche potendo giustificare, così, l’emendabilità delle dichiarazioni rese. Di conseguenza, gli studiosi che conservano un parere contrario sul tema non solo disconoscono un dato normativo, ma cancellano anche la realtà dell’uomo».
Valutazioni, queste, che formeranno senz’altro oggetto di valutazione nel momento in cui si avrà modo di verificare, in divenire, casi e questioni in rispondenza della nuova normativa e alle successive pronunce giurisprudenziali.