Imu e Tasi, parte seconda. E la data da segnare è il 18 dicembre.
C’è tempo, infatti, fino a lunedì per i contribuenti bitontini per provvedere al pagamento della seconda e ultima rata della Imposta municipale unica e della Tassa sui servizi indivisibili.
E nei giorni scorsi, da Palazzo Gentile hanno provveduto ad avvisare i cittadini sia sull’home page del portale istituzionale (www.comune.bitonto.ba.it), sia tramite manifesti fatti affiggere per strada.
Le tariffe, come già visto a giugno con la prima rata, sono le stesse del 2016, con le conferme delle riduzioni ed esenzioni. E situazioni particolari sono per gli immobili di interesse storico-artistico, inagibili, e dati in uso gratuito ai parenti.
L’Imu, quindi, non è dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, casa coniugale assegnata al coniuge, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, i terreni agricoli.
La Tasi, invece, è la tassa sui servizi indivisibili i cui introiti generati dalla Tasi servono ai Comuni per poter erogare quei servizi utili alla collettività come, ad esempio, la manutenzione delle strade, l’arredo urbano o l’illuminazione pubblica.
Sono esentati dal versamento i proprietari di prime case (cioè l’abitazione dove si ha la residenza anagrafica e dove si vive abitualmente) e relative pertinenze, vale a dire gli immobili classificati catastalmente come C/2, C/6 e C/7, mentre il tributo dovrà essere pagato se l‘abitazione, pur essendo prima casa, è di lusso (categorie catastali A/1,A/8, A/9). Chi paga, quindi? Tocca versare ai proprietari di seconde case, uffici, fabbricati rurali ad uso strumentale, immobili ad uso aziendale, locali commerciali e aree edificabili.
Entrambi i tributi si pagano con il modello F24. Salvo diverse istruzioni ministeriali, il versamento può essere effettuato, inoltre, utilizzando il bollettino approvato con Decreto ministeriale del 23/11/12, e distribuito gratuitamente dalle Poste italiane. Non si fa luogo al versamento dell’acconto se l’imposta da versare complessivamente nell’anno è uguale o inferiore a 12 euro.
Chi non provvede al pagamento entro le scadenze o non le effettua proprio, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.