Cosa accadesse nelle aree di parcheggio attigue allo Stadio San Nicola di Bari era di dominio pubblico da diverso tempo ormai, nonostante tutti, dai cittadini alle autorità, fingessero che non vi fosse nulla di rilevante e allarmante.
Da qualche settimana, tuttavia, grazie al reportage e al servizio-denuncia, a firma di Nadia Toffa, giornalista preparata e capace del programma “Le Iene”, Bari si ritrova al clamore delle cronache per il giro di prostituzione minorile, che rende affollati quei luoghi anche quando non vi sono avvenimenti sportivi.
Il via vai delle auto che affollano quei parcheggi appare assolutamente incessante in qualunque ora del giorno nonché, in particolar modo, nelle ore notturne quando molti uomini alla guida delle proprie vetture vanno alla ricerca di ragazzini tra cui, pare, vi fosse anche un adolescente di Bitonto.
Il reato di prostituzione minorile, introdotto nel nostro ordinamento con la L. N. 269 del 1988 e più volte novellato, nel primo comma dell’Art. 600 – bis C.P. punisce tutte le condotte volte ad indurre, organizzare, reclutare, sfruttare e favorire, in qualsiasi modo, la prostituzione di persone minori di età.
La prostituzione minorile, attesa la tutela apprestata dall’ordinamento allo sviluppo psicofisico del minore, non può mai essere considerata libera e consapevole, e pertanto, nella fattispecie di cui al secondo comma dell’Art. 600 – bis C.P. viene punita anche la condotta del cliente che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di un corrispettivo economico o di altre utilità, anche solo se promessi.
La norma sopra citata, per le condotte sopra descritte prevede, nella formulazione in vigore, delle severissime pene edittali che prevedono la reclusione di sei anni nel minimo e di dodici anni nel massimo.
L’attuale testo dell’Art. 600 – bis C.P. configura nel primo comma due distinte fattispecie aventi ad oggetto, la prima (comma 1 n.1), le condotte di reclutamento od induzione alla prostituzione del minore e la seconda (comma 1, n.2) quella di chi favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione di minori o ne tragga in altro modo profitto.
Il reclutamento, infatti, si realizza quando un soggetto si attivi al fine di “collocare” la vittima dell’azione delittuosa (il minore) nella disponibilità del “cliente”.
L’induzione, invece, si caratterizza proprio in un’attività, posta in essere dall’agente di persuasione del minore, facendo insorgere in lui la volontà di prostituirsi.
Quanto alle condotte di gestione, organizzazione, controllo e di chi trae profitto dall’altrui attività di prostituzione, apparentemente diverse rispetto alle precedenti formulazioni della norma, trattasi in realtà di specificazioni delle categorie del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione, come più volte stabilito dalla costante Giurisprudenza concernente la Legge Merlin.
Occorre precisare che in tema di prostituzione minorile, rientri nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro o altra utilità, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, rientrando quindi in detta categoria, la prestazione via chat o telefono.
Con la L. n. 269 del 1998 è stata introdotta una inedita figura di reato, quella di atti sessuali retribuiti con un minore di cui all’Art. 600 – bis C.P., i quali configurano una responsabilità anche del “cliente”.
Rispetto all’originaria introduzione della fattispecie di cui all’Art. 600 – bis co. 2 C.P., la novella legislativa di cui alla L. n. 172 del 2012 ha riproposto, nel vigente Art. 600 – bis co. II C.P., in maniera pressochè immutata la fattispecie di atti sessuali a pagamento con il minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, salvo un sensibile inasprimento della relativa pena edittale.
Le novità introdotte nel 2012 attengono al compenso dell’attività di prostituzione: a) che può essere anche solo promesso, b) che può consistere anche in un’utilità non “economica”.
Quanto alla prima novità, concernente la sufficienza della promessa, essa appare funzionale a ribadire la convinzione già espressa dalla giurisprudenza circa la piena consumazione del reato con il compimento dell’atto sessuale e non con la corresponsione del denaro o di altre utilità che, costituendo fine ultimo alla prestazione sessuale, è comunque sufficiente che siano anche solo promessi.
Quanto alla seconda novità che inerisce, appunto, alla qualificazione del corrispettivo come di natura non necessariamente economica, essa si pone nell’ottica dello spirito della Convenzione di Lanzarote, finalizzata alla tutela del minore da ogni forma di sfruttamento.
Le Sezioni Unite, infatti, puntualizzano che la distinzione fra induttore e cliente deve muoversi fra attività rientranti nell’ambito dell’offerta di prostituzione con riferimento al primo e attività rientranti nell’ambito della domanda relativamente al secondo.
Vi sono, inoltre, una serie di circostanze che aggravano il reato, quali l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia, l’averlo commesso approfittando della situazione di necessità del minore, l’averlo commesso con un minore di età inferiore degli anni sedici o dopo aver somministrato al minore sostanze alcoliche o stupefacenti.
Nonostante siano stati fatti enormi passi in avanti nella tutela dei minori, soprattutto in relazioni agli episodi di prostituzione, tale fenomeno risulta ancora complesso, sommerso ed in continua evoluzione soprattutto grazie ad internet ed ai social.
Tale fenomeno risulta, ancora oggi, strettamente connesso a quello della tratta di minori stranieri a fini di sfruttamento in un’età compresa tra i quindici e diciotto anni, età che risulta in progressiva diminuzione.
Il numero delle vittime risulta difficile da quantificare non solo perché l’Italia costituisce uno dei più significativi paesi di transito per la prostituzione minorile straniera, ma anche perché i minori spesso sono costretti a prostituirsi all’interno di appartamenti, club privati e alberghi, con continui spostamenti sul territorio per limitare il rischio di controlli e di interventi delle forze di Polizia.
La prostituzione esercitata da minori italiani riguarda, invece, o minori appartenenti a famiglie disagiate che utilizzano la prostituzione come mezzo di sussistenza per sé e per il proprio nucleo familiare; oppure adolescenti che occasionalmente si prostituiscono per soddisfare bisogni non primari.
E’ proprio la diversificazione delle vittime, sotto il profilo della provenienza geografica e delle ragioni che impongono loro l’attività prostitutiva, a rendere la prostituzione minorile un fenomeno che impone una sempre maggiore attenzione e capacità di analisi da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, se ne occupano.