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Home » Il testamento olografo

Il testamento olografo

Giacomo Bove by Giacomo Bove
16 Maggio 2013
in P.Q.M. - Il diritto che si Legge, Rubriche
Il testamento olografo
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Rispondo
con piacere al quesito posto dal signor Michele, il quale ha inviato una mail
all’indirizzo rubriche@dabitonto.com, chiedendo delucidazioni in ordine alla
stesura di un testamento olografo.

Per
mero scrupolo si premette che Michele – 68 anni – è coniugato con Maria – 59 anni – entrambi residenti in Bitonto
e che dalla loro unione sono nati  due
figli, oggi maggiorenni.

Innanzitutto
è appena il caso di ricordare che il testamento è un atto revocabile con cui
taluno dispone delle proprie sostanze, o di parte di esse, nel tempo in cui
avrà cessato di vivere (così recita l’art. 587 Codice Civile). E’ revocabile in
quanto il testatore può sempre modificare il contenuto delle sue disposizioni.
Costituendo una manifestazione di volontà, è un negozio giuridico che può
contenere anche disposizioni non patrimoniali (come ad esempio il
riconoscimento di un figlio naturale) a cui l’ordinamento riconosce e
garantisce effetti giuridici mediante la sua pubblicazione.

La
volontà del testatore deve essere spontanea e deve essere manifestata in una delle forme solenni previste dalla legge.

E’
proprio la legge che distingue in testamenti ordinari (sono suddivisi, a loro volta, in testamento olografo e testamentoper atto di notaio – quest’ultimo, a sua volta, potrà essere pubblico o segreto) e testamenti speciali (sono forme particolari di testamento pubblico riconosciute solo per
determinate situazioni o per circostanze eccezionali, quali ad esempio quelli
redatti in occasione di malattie contagiose, in caso di pericolo, durante la
navigazione marittima o aerea). L’efficacia di questi ultimi è limitata nel
tempo, perdendo efficacia con il decorso di tre mesi dal momento in cui cessa
la situazione di pericolo che lo aveva “generato”.

E’
bene precisare che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci di testare e quindi si trovino nella piena capacità di
agire e nella piena capacità di intendere e di volere.

Sono
incapaci di testare, ad esempio, i minori di anni 18, l’interdetto per infermità
di mente e colui che al momento della redazione del testamento era incapace di
intendere e di volere (il così detto incapace naturale).

Il
testamento prodotto da questi ultimi è annullabile.

E’
altresì utile ricordare che ben più ampia risulta essere  la capacità
di ricevere
per testamento, potendo essere chiamati a succedere per
testamento non solo i legittimari quali il coniuge, i figli legittimi, i figli
naturali, ma anche ad esempio, i nascituri concepiti e non concepiti, gli enti
non riconosciuti e le stesse persone giuridiche.

Tutto
ciò premesso, torniamo al quesito iniziale.

Caro
signor Michele, è l’art. 602 del Codice Civile a tratteggiare i contorni del
testamento olografo stabilendo che deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno del testatore. E’,
di sicuro, la forma più semplice di disposizione testamentaria dovendo
rispondere a pochi requisiti, pur essendo la forma maggiormente impugnata.

Osserviamo
questi requisiti. Il testamento interamente scritto a mano dal testatore, ne
certifica l’autenticità (è perciò nullo il testamento scritto al computer, o
quello scritto in stampatello). Deve indicare il giorno, il mese e l’anno in
cui viene scritto e ciò consente di stabilire se il testatore era “capace” al
momento della redazione oltre che sancire l’eventuale revoca di precedenti
disposizioni. Come accennato, infatti, in presenza di più disposizioni
testamentarie, sarà valido il testamento posteriore senza alcuna revoca
esplicita dell’anteriore.

Infine
abbiamo la sottoscrizione che oltre ad individuare il testatore, certifica che
la volontà manifestata nello scritto è definitiva.

Se
manca la autografia e la sottoscrizione, l’atto è nullo, se manca la data o essa è incompleta il testamento è annullabile.

Come
accennato il testamento olografo è in assoluto il più diffuso sulla scorta
della sua praticità ma rappresenta la forma più impugnata soprattutto per lesione
della quota di legittima. La legge infatti tutela rigorosamente il coniuge, i
figli e gli ascendenti. Questi legittimari non possono mai essere esclusi da una eredità e, nel caso in cui ciò accada,
potranno impugnare il testamento.

Al
testatore, tuttavia, è riconosciuta una quota di patrimonio di cui può disporre
liberamente (detta quota disponibile).
Per il calcolo della quota legittima e disponibile occorre rivolgersi ad un professionista, onde evitare
di redigere un testamento che verrà poi impugnato.  

Sarebbe
utile, poi, indicare all’interno dell’atto un esecutore testamentario, ovvero
colui al quale viene dato l’incarico di curare che siano esattamente seguite le
ultime volontà, ed affidare a quest’ultimo, l’incarico di consegnare il
documento ad un notaio per la pubblicazione.

E’
bene precisare, che chiunque si trovi in possesso di un testamento olografo,
deve presentarlo da un notaio poiché è solo con la pubblicazione, che il
testamento ha esecuzione.

Basta
poco per… “dormire” tranquillamente.

Tags: testamento olografo, rubrica legale
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