Dal consigliere comunale Paolo Intini riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente proposta di deliberazione inviata al sindaco.
“Premesso che:
-il D. lgs 504/1992 istitutivo
dell’ICI, con particolare riferimento all’art. 2 comma 1 lett. b ” per
area fabbricabile si intende l’area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi”;
– il D.L. 4/7/2006 n. 223
convertito in Legge 4/8/2006 n. 248 , art. 36 comma 2 ” un’area e’ da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione
della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
-il D. Lgs 14/3/2011 n. 23
istitutivo dell’IMU e l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in
Legge 22/12/2011 n. 214 che ne ha
anticipato l’applicazione dall’anno 2012;
Precisato che:
-ai fini della determinazione
della base imponibile per l’applicazione del tributo, il valore delle aree è
costituito dal valore venale in comune commercio ai sensi dell’art. 5 D.Lgs
504/1992, richiamato per l’IMU dall’art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 convertito
in L. 214/2011;
– la lettera g, del comma 1, art.
59 , ove è stabilito che i Comuni possono determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, che la
fissazione da parte del Comune dei valori delle aree fabbricabili (valori di
riferimento) non puo’ avere altro effetto che non quello di una
autolimitazione di potere di accertamento IMU, nel senso che il Comune si
obbliga ritenere congruo il valore delle
aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non
inferiore a quello stabilita nel regolamento comunale;
Ritenuto
-che la delibera n. 54 del 26/9/2012 del
vigente Regolamento Comunale per l’applicazionedell’IMU, , prevede che:
– Per le aree fabbricabili il
valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
– La determinazione dei valori da
parte del Comune, è da ritenersi
supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. I
valori di riferimento sono stabiliti con
apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della
deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare
all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni; in presenza di perizia di stima ovvero di atto
idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile,
l’approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. La
delibera di Giunta Comunale di determinazione dei valori può essere modificata annualmente. In
mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. Il valore delle aree/immobili deve
essere proposto alla Giunta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – 4° Settore
LL.PP..
Ciò premesso, precisato e ritenuto propone:
-al fine di fornire un utile
orientamento per la valutazione delle aree da parte dei contribuenti, di
determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU prendendo come base quelli vigenti ai fini
IMU per l’anno 2013, prevedendo un abbassamento in
ragione del particolare periodo di crisi economica e/o finanziaria che
interessa il mercato immobiliare che sta influendo in maniera negativa sul
valore venale delle aree edificabili”.