Fabio Giampalmo voleva uccidere Paolo Caprio.
A sottolinearlo è la Corte di Cassazione nelle motivazioni alla sentenza che ha reso irrevocabile la condanna a 21 anni di reclusione per l’assassino dell’imbianchino 41enne di Bitonto, morto, a seguito dei pugni subiti e della successiva caduta, all’esterno del bar di una stazione di servizio nella notte tra il 4 e 5 settembre 2021.
L’ex pugile 23enne avrebbe agito con una “estrema lucidità e spregiudicatezza, sintomatiche di una grave disinvoltura criminale”, secondo i giudici.
Rigettata la richiesta della difesa di riqualificare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale, per quattro motivi.
Per la Corte, l’imputato, avendo praticato la boxe dai 13 ai 17 anni, avrebbe “agito nella consapevolezza che, scagliandosi con la massima intensità contro il volto di Caprio, questi sarebbe stato neutralizzato e sarebbe stramazzato al suolo, cadendo – non trovandosi in un ring – su una superficie rigida e con spigoli”. Giampalmo, inoltre, avrebbe puntato al volto, “zona vitale”, e avrebbe inferto “ben quattro pugni di cui conosceva la micidialità, secondo una tecnica replicabile solo a chi conosce le tecniche fondamentali di combattimento, tanto da assumere una posizione di guardia e mantenere una certa distanza dalla vittima, in modo da sferrare pugni alla massima potenza”. Ad aggravare il quadro, anche il comportamento assunto dopo il delitto: “Una volta sferrati i colpi micidiali e pur avendo avuto modo di percepire che il rivale era caduto inerme al suolo, si allontanava con freddezza, senza mostrare alcun tipo di preoccupazione”.
Al contrario di quanto affermato dalla difesa, secondo i giudici, i colpi eseguiti dall’imputato “sono categoricamente vietati al di fuori del ring, poiché, essendo finalizzati al ko tecnico, rappresentano un rischio per l’incolumità” della a vittima, la quale, tra l’altro, “non era vigile o pronta nell’attuare anche una minima difesa poiché colta di sorpresa”.
«L’unica colpa di Paolo Caprio – scrivono i giudici – era da ricondursi alla scelta di portarsi presso il gazebo e di rivolgere un ipotetico sguardo all’imputato, percepito da costui come provocatorio”, gesti che “non sono in grado di costituire una ragione valida o quantomeno proporzionata al crimine commesso».
La Cassazione, dunque, evidenzia come «si possa affermare che l’imputato non si sarebbe trattenuto neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento morte».
Nel processo erano costituite come parti civili le parenti della vittima, moglie e figlia minorenne, madre e tre sorelle, assistite dagli avvocati Massimo Roberto Chiusolo e Rossana Fallacara.