Il consigliere Paolo Intini interroga il Sindaco Michele Abbaticchio per sapere perché “l’Amministrazione Comunale non ha ridotto i valori delle aree fabbricabili, segnatamente di quelle ricadenti nella zona C/2 di Via S. Spirito, considerata la sussistenza di un precedente giurisprudenziale specifico e l’acquiescenza da parte dell’ente”.
In allegato il testo integrale dell’interrogazione
PREMESSO CHE:
-il D. lgs 504/1992 istitutivo
dell’ICI, con particolare riferimento all’art. 2 comma 1 lett. b ” per
area fabbricabile si intende l’area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi”;
– il D.L. 4/7/2006 n. 223
convertito in Legge 4/8/2006 n. 248 , art. 36 comma 2 ” un area e’ da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico adottato sal Comune, indipendentemente dall’approvazione
della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
-il D. Lgs 14/3/2011 n. 23
istitutivo dell’IMU e l’art. 13 del
D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge
22/12/2011 n. 214 che ne ha anticipato l’applicazione dall’anno 2012;
-in data 03/12/2013 e in data
30/05/2014 lo scrivente proponeva al Presidente del Consiglio e al Sindaco un abbassamento dei valori di
riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU anche in ragione del particolare periodo di crisi
economica e/o finanziaria che interessa il mercato immobiliare e che sta influendo in maniera negativa sul
valore venale delle aree edificabili;
-ai fini della determinazione della base
imponibile per l’applicazione del tributo, il valore delle aree è costituito
dal valore venale in comune commercio ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 504/1992,
richiamato per l’IMU dall’art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 convertito in L.
214/2011;
– la lettera g, del comma 1, art.
59 , ove è stabilito che i Comuni possono determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, che la fissazione
da parte del Comune dei valori delle aree fabbricabili ( valori di riferimento
) non puo’ avere altro effetto che non quello di una autolimitazione di potere
di accertamento IMU, nel senso che il Comune si obbliga ritenere congruo il valore delle aree
fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non
inferiore a quello stabilita nel regolamento comunale;
–che il Consiglio Comunale il 9/9/2014
al n. 80 ha deliberato il Regolamento Comunale della IUC e prevede :
Per
le aree fabbricabili che non possiedono un’autonoma rendita catastale, il
valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
La
determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico
utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono
stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o
comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di
determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del
Comune per i successivi 30 giorni; in presenza di perizia di stima ovvero di
atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su
area edificabile, l’approvazione dei valori non impedisce al Comune di
procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto
dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
La
delibera di Giunta Comunale di determinazione dei valori può essere modificata
annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno
precedente. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – 4° Settore LL.PP
– la Giunta .Comunale. in data
14/11/2013 al n. 295 ha stabilito per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU per il Biennio
2013-2014;
-l’A.C. in data 16/12/2014 ha
confermato i valori delle aree fabbricabili
( vedi nota informativa sito istituzionale Comune Bitonto).
CONSIDERATO CHE:
-A maggior fondamento di quanto
sopra esposto vi è il fatto che un proprietario del Consorzio Bitonto 2 (difeso
dall’Avv. Luigi Carbone), a seguito di
accertamento ICI 2007 effettuato dal Comune di Bitonto, ha impugnato in Commissione Tributaria Provinciale, l’accertamento
di maggior valore ai fini ICI di un area
fabbricabile ricadente nella zona C/2 Via
S. Spirito;
-La Commissione Tributaria
Regionale di Bari sez. 1 (Presidente. Sepe, Relatore Gagliardi), sentenza
167/1/12 depositata in segreteria il 14/09/2012, ha emesso sentenza – passata
in giudicato – con la quale ha stabilito che il valore della predetta zona era pari Euro 24 a mq;
-Il Comune di Bitonto, non solo
non ha impugnato detta pronunciata, ma ha confermato detti valori procedendo al
proporzionale sgravio per gli accertamenti ricevuti negli anni successivi da parte
del predetto contribuente;
-E’ evidente, peraltro, che il
valore determinato dalla Commissione – in considerazione della grave
congiuntura economica e del “crollo” dei valori immobiliari, aggiunto alla
inerzia del Comune in merito alla realizzazione del piano di perequazione -ad oggi appare addirittura eccessivo.
-D’altronde, come chiarito da
un’altra sentenza della CTR Bari (n. 8/11/13), resa nei confronti di un altro
contribuente (sempre difeso dall’Avv. Luigi Carbone) il Comune deve procedere
in maniera più approfondita alla stima dei valori delle aree fabbricabili.
Ciò premesso, e precisato
IlsottoscrittoIntiniPaolo,investediConsigliereComunale, per le motivazioni innanzi
espresse, INTERROGA IL SINDACOpersapere:
per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha ridotto i valori delle
aree fabbricabili, segnatamente di quelle ricadenti nella zona C/2 di Via S.
Spirito, considerata la sussistenza di un precedente giurisprudenziale
specifico e l’acquiescenza da parte dell’ente.