Rispondiamo al quesito che é stato posto alla
nostra attenzione dalla sig.ra Vincenza, il cui nucleo familiare è costituito
da quest’ultima, il di lei marito ed il figlio maggiorenne, N. Pochi giorni fa
alla sig.ra Vincenza é stato notificato un atto (precisamente un ricorso ex
art. 148 codice civile) da parte della ex ragazza di suo figlio, con la quale
quest’ultimo ha avuto una relazione sentimentale. Si precisa che da questa relazione
è nato anche un figlio. Stante il mancato adempimento dell’obbligo di
mantenimento del minore da parte del padre, N. (attualmente disoccupato), con
il ridetto ricorso veniva richiesto di porre a carico dei genitori di quest’ultimo,
nella qualità di genitori dell’obbligato padre naturale, l’obbligo di fornire
al minore i mezzi necessari ovvero di eseguire il pagamento di un contributo
mensile a titolo di mantenimento.
Il problema principale sarebbe quello di
analizzare la possibilità di porre a carico dei genitori del padre naturale
l’obbligo di provvedere a mantenere il figlio di quest’ultimo ovvero il loro
diretto nipote.
Partiamo dall’esame del dato normativo.
Art. 147 c.c. : Il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 c.c. : I coniugi devono adempiere
l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti [Cost. 30], gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
L’art. 148 c.c., pertanto, prevede che il
parametro di riferimento sia costituito “dalle rispettive sostanze” e
dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun
genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche
individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali, che nel caso di
specie, vista la peculiare condizione economica, non sussistono in alcun modo.
La capacità economica genericamente intesa
deve intendersi data dalla capacità di lavoro professionale o domestico e dalle
sostanze individuali di ciascuno individuo.
Nel caso che ci é stato prospettato abbiamo
riscontrato, ad un esame dettagliato della situazione soggettiva dei genitori
di N., una condizione economica a dir poco critica, dovuta proprio alla
precaria e saltuaria attività lavorativa del padre di N. che non certo potrebbe
consentire di adempiere appieno tale obbligo.
A tal proposito la Cassazione, Prima sezione
civile, con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, ha respinto le istanze
avanzate da una madre laureata e proprietaria di ville, che pretendeva dagli ex
suoceri un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro
figlio, da sempre inadempiente all’obbligo di mantenere il piccolo.
Secondo la Corte di legittimità, le
richieste della donna andavano
disattese, in quanto «l’art. 147 c.c., impone ai genitori l’obbligo di
mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed
integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa
adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e
reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la
possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo
proporzionale alle sue condizioni economiche».
Dunque, continuano i giudici: «solo in via
sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di
fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei
confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso
non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio
obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi».
A questo punto alcune notazioni conseguenti
proprio a particolari quesiti posti dalla sig.ra Vincenza:
– non ci si può rivolgere agli ascendenti per
il solo fatto che uno dei due genitori non contribuisca al mantenimento dei
figli, se l’altro è in grado, comunque, di soddisfare le loro esigenze, ciò
perché l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e
integralmente ai loro genitori (Cass. 3402/1995; Trib Roma 7 aprile 2004; Trib.
Milano 30.6.2000);
– in caso di insufficienza dei mezzi dei
genitori, l’art. 148 chiama ad intervenire, nel mantenimento della prole, gli
ascendenti legittimi o naturali dei genitori stessi, in ordine di prossimità,
ove questi ultimi abbiano una certa capacità reddituale;
– l’obbligazione a carico degli ascendenti è
di carattere sussidiario e ha come presupposto l’inidoneità dei genitori a
provvedere al mantenimento della prole, e non già il semplice loro
inadempimento;
– si tratta di credito attribuito
direttamente in favore dei genitori (al fine di impedire l’intromissione degli
ascendenti nell’esercizio della potestà loro spettante); mentre i nipoti non
dispongono di nessuna azione verso i nonni (salvo che non agiscano facendo
valere il diverso diritto agli alimenti ex art. 433, n. 3);
– quando alla misura del contributo,
l’obbligazione si ripartisce tra gli ascendenti di pari grado, anche di linee
diverse, secondo il criterio proporzionale di cui al 1° co. della norma,
tenendo conto, dunque, delle capacità economiche di ciascuno.
L’obbligazione degli ascendenti può ben
quindi concorrere con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base
alle rispettive sostanze: non è necessario, in altri termini, che i genitori
non provvedano affatto al mantenimento della prole per far scaturire il loro
obbligo ex art. 148 c.c., ma è sufficiente che consti un apporto contributivo
insufficiente del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti debbano essere
chiamati al loro intervento economico in via quindi sussidiaria e complementare.
Inoltre il bene oggetto di tutela immediata è
il minore, sicchè l’obbligazione ex art. 148 c.c. scatta in presenza di
oggettiva inadeguatezza dell’apporto da parte dei genitori indipendentemente in
questa fase dall’accertamento di eventuali responsabilità degli stessi lasciato
a diverso ambito di indagine, essendo in questa sede primario assicurare al
minore il suo diritto al mantenimento, in modo celere, concreto e fattivo (per
spunti in merito, anche Tribunale Taranto, 04/02/2005 in Foro It. 2005, I, 1599).
Il tutto, va valutato, pertanto, alla luce
della situazione economica singolarmente e complessivamente considerata al fine
di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che
assicuri, in situazioni di particolare disagio, il diritto di ciascuno di
sopportare le primarie esigenze di vita.