L’Assessorato alle attività produttive richiama l’attenzione dei consulenti del lavoro sugli obblighi che l’art. 4 della L. 300/70 impone alle aziende che occupano dipendenti, chiamate a rispettare il divieto di utilizzare “impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” e, comunque, ad installare tale tipologia di impianto solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza di queste, previa autorizzazione delI’Ispettorato del lavoro.
“Questo – spiega l’assessore Michele Daucelli – per evitare rilievi in sede di controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro e degli organismi preposti alla vigilanza su tali materie”.
Si tratta di un argomento di stretta attualità, visto che negli ultimi tempi sono sempre di più le aziende commerciali e non, che ricorrono alla videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio.
“Come esplicitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la norma – ricorda Daucelli – scatta in tutti i casi, in cui negli ambienti di lavoro vengano utilizzate apparecchiature, dalle quali possa scaturire un incidentale controllo a distanza dell’attività lavorativa. Rientrano pertanto in tale ambito anche, ad esempio, gli impianti di geolocalizzazione satellitare degli automezzi o di dispositivi aziendali dotati di GPS, il trattamento dei dati relativi a traffico di posta elettronica ed internet o ad attività svolta con sistemi informatici, le registrazioni di conversazioni telefoniche o di dati telefonici aziendali”.