Dal nascente coordinamento ‘Charta Veritas – Bitonto’ riceviamo e pubblichiamo.
“‘Game Over’! Vogliamo fermare un gioco, disputato sulla pelle di una Città, dei suoi cittadini e dei contribuenti tutti. Che di certo meritano la verità. Attendevamo affermazioni puntuali, giustificazioni, le più disparate, ma non un mero scarica barile ad un passato che non può difendersi: “ … abbiamo dovuto pagare in grandissima parte debiti risalenti a amministrazioni comunali, precedenti di gran lunga alle mie.”!
Ma andiamo con ordine, iniziando dalla richiesta di dimissioni del Sindaco, avanzata dalla Lega di Bitonto, a seguito di una esplicita evidenza della Corte dei Conti, per di più tardiva, nel momento in cui invita l’Amministrazione comunale, che agisce all’ombra del Torrione, a serrare nei ranghi i propri bilanci, a quanto pare in disordine. E, solo per il fatto che a parlare è la Lega, la cosa proviene da una forza politica estremista. Estremista e di destra! È l’incipit solito per distrarre i cittadini da fatti gravissimi che non bisogna tirare in ballo: gestioni poco oculate, artifizi contabili, non si vuol pensare, per incapacità, ma, sicuramente, perché il nostro primo cittadino ha fatto di tutto, ha operato su innumerevoli tavoli, ma non per il bene comune bitontino, ma per arrivismo politico! Di estremistico nella vicenda, in effetti qualcosa c’è! Ed è anche evidente, ma non attiene le forze politiche (lo ha fatto anche Forza Italia, per voce della sua rappresentante in consiglio comunale, il Dirigente Scolastico Rossiello) che chiedono lumi al Sindaco su quanto emerso dalla Corte dei Conti: un warning che il Primo Cittadino minimizza, relegando questo campanello d’allarme ad una lamentela di forze estremiste e di destra. Che quasi si sono fatte impressionare dalla carta intestata: Corte dei Conti!!! Dunque: gli estremisti di destra chiedono le dimissioni! Per cosa? Per qualcosa che denuncia la Corte dei Conti! Uno degli organismi istituzionali di controllo e, da Uomo delle Istituzioni, quale un Sindaco doveva e deve essere, il ‘nostro’ Abbaticchio, non poteva limitarsi ad etichettare in maniera “malevola” la provenienza dell’invito a farsi da parte per non far ulteriori danni: va oltre! Addebita, anzi, “butta” la colpa sulle Amministrazioni precedenti, dimenticando che tutte sono sintetizzate nella composizione della sua maggioranza in Consiglio Comunale e nelle innumerevoli figure che hanno ricoperto il ruolo di assessorato nelle due ultime consiliature, negli ultimi OTTO (e diciamo 8) anni. Insomma, Abbaticchio sembra evidenziare come le sue due gestioni siano state e sono, tuttora sostenute, da … vergini incinte! Sembra ci vogliano dire: ‘Sappiamo, ma non siamo stati noi!’ Chi ci ha preceduto s’è macchiato del peccato: siamo vergini, ma incinte! Perché non siamo stati capaci di risolvere i problemi atavici della nostra Città!’ Eppure, Abbaticchio aveva spergiurato di saper guidare la macchina amministrativa come nessuno: evviva sua maestà!
È, dunque, gravissimo l’imbarazzo ai piani alti di Palazzo Gentile. Un imbarazzo notevole non foss’altro perché i numeri non sono né di destra, tantomeno di sinistra! Non sono estremisti, non sono comunisti o fascisti, sono numeri! C’è imbarazzo, ai piani alti di Palazzo Gentile, anche per le indiscutibili riflessioni e doglianze evidenziate anche, ANCHE, dal Collegio dei Revisori dei Conti! E spieghiamo tecnicamente! Imbarazzo fortissimo per quello che non già potrebbe configurarsi, bensì per quello che è, l’epocale danno erariale cagionato alle casse dell’Amministrazione locale nella misura non inferiore a 10 milioni di euro. Sia ben chiaro! Non per dolo (si fa per dire), ma per negligenza, colpa, omissioni, violazioni di leggi e regolamenti comunali afferenti le sole voci TARSU/TARI/MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI. E’ infatti noto come il danno erariale consista nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c. Nel caso di concorso di colpa dell’Amministrazione è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono scaturite (art. 1227 c.c.). Il danno di cui, da anni, dà notizia la Corte dei Conti non emerge solo a fronte di una condotta “contra ius”, ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi non dolosa, bensì gravemente colposa, inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all’ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse. Sotto il profilo dell’esistenza del danno, l’esteriore regolarità della condotta causativa dell’evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali. Tale fattispecie di danno presenta elementi di “pubblicità” per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa. Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell’attualità e della concretezza.
Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo ed attuale. Un’ulteriore ipotesi tracciata dalla più recente giurisprudenza contabile di danno erariale da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni è quella del danno da disservizio. Esso secondo i giudici contabili deriva, da un lato, secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’amministratore, dell’agente e del dipendente pubblico dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, ed è perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall’altro lato, però, tenuto conto che l’accertato grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica l’omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio “disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione pubblica (Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 20/09/05, n. 346). Una nuova figura, fatta propria dalla giurisprudenza civilistica, è quella del danno da perdita di “chance” che viene considerata come il venir meno della possibilità di conseguire da parte dell’Amministrazione, secondo l’id quod plerumque accidit, offerte più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno ingiusto cui l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di risarcimento (Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, sentenza 22/11/2005, n. 80). La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato utile economico più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità effettiva e congrua) sia di conseguire un minore esborso mediante la riduzione dei prezzi negoziati. In entrambi i casi si verifica una lesione del diritto all’integrità del patrimonio da accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità (Corte Conti, sez. giur. Lazio, sentenza 13/12/05, n. 2921). La colpa grave non discende automaticamente da violazione di un obbligo di servizio ma consiste in un’inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose nonché all’inesistenza di significativi margini di dubbi interpretativi in ordine al precetto violato, tutte circostanze che ricorrono in procedure trascurate, nel caso di specie omesse del tutto.I bilanci delle Giunta Abbaticchio, ad una prima lettura, appaiono afflitti da crediti di fatto in gran parte inesigibili. Frutto della prassi contabile superficiale e di comodo, molto elastica finalizzata ad alterare i rendiconti per consentire maggiori spese agli amministratori. In pratica, in maniera molto semplicistica, i cosiddetti residui sono i crediti che il Comune di Bitonto durante le giunte Abbaticchio, negli esercizi di competenza non è riuscito a riscuotere e pertanto, qualsivoglia dichiarazione di inesigibilità di siffatti residui altro non è che – se non supportata da adeguata e comprovata motivazione che l’Ente Vorrà fornire – l’artifizio per evitare di prelevare dalla spesa corrente le quote di pertinenza del fondo su crediti di dubbia esigibilità. A partire dal 2013, con il decreto “Salva Italia” gli Enti sbrigativamente, senza supportare l’inesigibilità dei crediti da alcuna prova o fondamento, hanno provveduto a stralciare dai propri bilanci i propri residui attivi solo e soltanto per accantonare minori somme al fondo. I RESIDUI ATTIVI – Per residui attivi, nella contabilità pubblica, si intendono le entrate accertate e iscritte a bilancio, ma mai arrivate nelle casse dei comuni: tributi ed entrate extratributarie (tariffe) non riscossi. Rappresentano i crediti dell’ente verso soggetti terzi che, se non incassati nell’anno in cui sorgono, vengono riportati in bilancio tra gli attivi. La classificazione in base al criterio di esigibilità è sostanziale: i residui attivi si distinguono in residui dalla riscossione certa, residui per dilazione di pagamento concessa al debitore, residui incerti (giudizialmente controversi), residui di dubbia e/o difficile esigibilità, residui assolutamente inesigibili. Il tempo di permanenza in bilancio varia a seconda della natura: possono essere mantenuti come poste attive finchè non vengano riconosciuti di dubbia o difficile esazione o del tutto inesigibili. Chi decide se un credito è esigibile o meno? Lo stesso ente creditore. Nel caso dei comuni questa discrezionalità ha portato al verificarsi di un fenomeno pericoloso: di fatto molti enti riportano nei bilanci crediti giudicati inesigibili, anche se consapevoli di non aver fatto alcunché per recuperarli, al solo fine di evitare di appostare somme nel fondo su crediti di dubbia esigibilità, somme queste ultime prelevate dalla spesa corrente… LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELLE GIUNTE ABBATICCHIO – La gestione disinvolta dei residui attivi dell’attuale Giunta ha consentito da un lato di non porre in essere azioni volte al recupero effettivo delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, per meri fini elettorali, dall’altro espungere sbrigativamente le entrate non riscorre dichiarandole inesigibili senza che all’uopo fosse stata azionata alcuna azione esecutiva. OMESSA RISCOSSIONE COATTIVA GIUNTE ABBATICCHIO PER FINI ELETTORALI, SUSSEGUENTE ABNORMITA’ E LIBERO ARBITRIO NON SUPPORTATO DA ALCUNCHE’ DELLE DICHIARAZIONI DI INESIGIBILITA’ DEI RESIDUI ATTIVI TARSU/TARI/MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI. La Giunta Abbaticchio per quanto attiene i periodi impositivi riferiti agli anni 2013- 2014 – 2015 – 2016 – 2017-2018-2019-2020 non ha emesso una (e diciamo 1!!) ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, e/o non è stata emanata alcuna cartella di pagamento, pertanto, a residui attivi poste esorbitanti ed abnormi. Tecnicamente, si tratta di poste che i Comuni, compreso quello Abbaticchiano, ha da quando si è insediato l’abitudine di riportare all’attivo nei bilanci, in quanto somme da riscuotere: arretrati di tasse, multe non ancora pagate, maggiori oneri espropriativi, trasferimenti dal governo non ancora versati o di fondi dell’Unione europea non utilizzati. Sono “residui” perché restano da incassare (almeno) dall’anno prima e una parte importante di essi prima o poi arriverà davvero. Un’altra invece non arriverà mai, specie se i crediti sono vecchi e di fatto inesigibili. Ma con le entrate fasulle si finanziano le spese. Che sono vere però. I bilanci del comune di Bitonto sono così divenuti il pozzo dei desideri. Ma la pacchia a Bitonto quando volgerà al termine??? Gli amministratori rischiano di non avere altra scelta. La legge ora prevede un “fondo crediti di dubbia esigibilità” che grava integralmente sulla spesa corrente (meno servizi) e suona come beffa per i contribuenti regolari, ed allora come aggirare la norma? Battezzando come inesigibili somme per le quali non si sia tentato alcunché….. Nota la Corte dei Conti, che ormai ha poteri più stringenti di controllo sui conti dei Comuni: il fondo “potrà accompagnare le amministrazioni in disavanzo verso l’equilibrio”. I magistrati contabili non ricorrono a giri di parole, per far capire come i residui attivi di fatto hanno aiutato molti enti a falsificare i bilanci: il basso livello di incasso su di essi, scrive la Sezione autonomie della Corte, “integra un permanente vulnus della consistenza dei risultati economico-finanziari”.?Con riferimento all’accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un’apposita posta contabile (di parte corrente in c/capitale), denominata “accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in relazione: ? alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell’esercizio; ? alla loro natura; ? alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi (CON LA GIUNTA ABBATICCHIO TALE CAPACITA’ E’ PARI ALLO ZERO POSTO CHE NON E’ STATA EMESSA ALCUNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E/O CARTELLA DI PAGAMENTO, CON RIFERIMENTO AI PERIODI IMPOSITIVI 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020) – TUTTAVIA LE SOMME ESPUNTATE DAI RESIDUI ATTIVI PER DICHIARATA INESIGIBILITA’ SONO AUMENTATE A DISMISURA Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente. Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficaci) possono calcolare il FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (CON LE GIUNTE ABBATICCHIO NON E’ STATA AVVIATA ALCUNA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA AFFERENTE I PERIODI IMPOSITIVI 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 ANCHE PER QUANTO ATTIENE I MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAGLI ESPROPRI). Invero, con delle semplici note (non già ingiunzioni di pagamento e/o cartelle di pagamento) non propedeutiche ad alcuna azione esecutiva, peraltro rimaste disattese, l’Amministrazone Abbaticchio nell’anno 2018 inondava i concittadini bitontini di assurde richieste di pagamento a titolo di maggiori oneri susseguenti gli espropri. Ed in effetti, con tali provvedimenti si richiedevano somme prescrittesi a seguito di condanne della locale P.A. per maggiori oneri di esproprio, ai quali giudizi alcun soggetto privato è stato giammai chiamato in causa. Di guisa che l’ordinaria prescrizione decennale, proprio per non esser stati giammai richiamati in causa i beneficiari tutti degli espropri, non avendone partecipato ai relativi giudizi, non essendone parti processuali, poiché le sentenze rese fanno stato solo tra le parti, non potranno essere riesumati ai fini di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o mero gettito da parte dell’Amministrazione locale, né oggi, né domani, né mai. Identica fattispecie attiene alle eventuali richieste di pagamento avanzate dall’Amministrazione Abbaticchio afferenti i periodi impositivi TARSU/TARI 2013-2014 già oggetto di decadenza. ALLA LUCE DELLE EVIDENZE, DELL’INSUFFICIENTE RISCUOTIBILITA’ DEI RESIDUI ATTIVI E DELLE ENTRATE PROPRIE, CON CONSEGUENTE INADEGUATA DISPONIBILITA’ DI CASSA, DIFFICOLTA’ DI PAGARE I FORNITORI ENTRO TERMINI RAGIONEVOLI, IMPOSSIBILITA’ DI EVITARE AZIONI DI RECUPERO CREDITI MEDIANTE PROCEDURE ESECUTIVE E NECESSITA’ DI UTILIZZARE ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA, L’INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLE SPESE E ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, LA SISTEMATICA FORMAZIONE DI DEBITI FUORI BILANCIO, SI CHIEDE ALLE DUE AMMINISTRAZIONI ABBATICCHIO SE NON SIA URGENTE ED IMPROROGABILE L’ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE ED AVVIARE LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (DECENNALE) ALL’UOPO PREDISPONENDO E PRESENTANDO UN PIANO DI EQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, ONDE SCONGIURARE PER TEMPO LE GRAVISSIME CONSEGUENZE SUSSEGUENTI IL DISSESTO FINANZIARIO DELL’ENTE. Intelligenti pauca!”