Anche quest’anno nel territorio di Bitonto il periodo di grave rischio per gli incendi estivi in aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo scatterà, anticipando il termine fissato dalla Regione Puglia con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 223/2019.
Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 210/2019, con la quale il Comune di Bitonto richiama e integra gli obblighi e i divieti fissati dalla normativa regionale e nazionale con l’obiettivo di prevenire e contenere il rischio di incendio per cause accidentali.
L’ordinanza obbliga i “proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio” ad eseguire in tempo utile (entro il 1° giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l’eliminazione del rischio incendio, ovvero ad arare, diserbare e pulire le zone di terreno confinanti con aree boscate nonché vicine ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, creando altresì “idonee fasce di protezione”.
L’obbligo dovrà essere osservato sino al 15 settembre 2019, giorno fissato dalla Regione quale termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi. Tale termine, in caso di necessità, potrà essere prorogato sino al 30 settembre.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa compresa tra 175 e 1.350 euro, fatte salve le ulteriori disposizioni di legge in materia.
Nell’ordinanza anche l’invito ai cittadini a chiamare, in caso di avvistamento di incendio, con sollecitudine il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (n. tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (n. tel. 115), il Comando di Polizia Locale (n. tel. 080.3751014) o il Comando Stazione Carabinieri (n. tel. 080.3751010).
Le prescrizioni comunali integrano il quadro degli obblighi e dei divieti fissati dalla Regione Puglia, che puntano soprattutto sulla obbligatorietà delle azioni di prevenzione del rischio incendi.
Sino al 15 settembre il decreto regionale impone i seguenti divieti sulle aree a rischio di incendio boschivo:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (eccetto quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Non osservare tali divieti può costare una sanzione amministrativa compresa tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Nel decreto regionale sono stabiliti anche gli obblighi relativi agli interventi di prevenzione incendi, che dovranno rispettare le disposizioni della Legge regionale n. 38/2016 e le vigenti linee guida del relativo Piano regionale, richiamando la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi boschivi da parte della Città Metropolitana e delle Amministrazioni comunali, che potranno avvalersi anche delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.