Il tema della libertà di stampa è oggi sotto attacco anche nei paesi più democratici, come quelli che rientrano nel Consiglio d’Europa. Lo si è evinto dalle numerose notizie di cronaca e dall’avvicendarsi delle sentenze emesse, su questo tema, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Evidenti sono le lacune giurisprudenziali interne, afferenti agli Stati Nazionali, alle quali la Corte, negli anni, ha sopperito con sentenze, agenti a tutela di un diritto principe per i giornalisti, ma anche per il privato, in riferimento all’accezione più ampia della libertà di stampa, ovvero all’esercizio del diritto della libertà di espressione individuale.
Riguardato in tali termini, si configura come un duplice diritto.
Infatti l’esercizio del diritto alla libertà di stampa per il giornalista comporta l’esercizio del diritto delle comunità di ricevere informazioni e di comunicare. Per il tramite delle informazioni del giornalista, le persone sono in grado di conoscere fatti di interesse pubblico ed esprimere e comunicare opinioni. Nella letteratura di settore, il diritto alla libertà di stampa è un diritto strumentale alla realizzazione di una società democratica. Per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il giornalista gode di una tutela rafforzata, rispetto al privato, perché, quando viene tutelata la libertà di stampa, in automatico scatta la doppia tutela sia in riferimento al diritto di libertà di espressione per il giornalista sia in riferimento al diritto a che il cittadino riceva informazioni di interesse pubblico (per la Corte le notizie di gossip non rappresentano delle notizie a tutela della collettività, perché servono a soddisfare la curiosità di un ristretto numero di lettori, definiti dalla Corte ”morbosi”).
Nella disciplina del diritto internazionale, le affermazioni a tutela della libertà di espressione si trovano: nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; nell’Atto sui Diritti Civili e Politici; e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Convenzione adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa). Nei testi normativi citati, vengono considerati tutti gli aspetti della libertà di espressione con le relative restrizioni.
La libertà di espressione per il giornalista deve essere limitata: quando occorre salvaguardare il diritto alla reputazione, il diritto alla privacy, il diritto all’assicurare la libertà nazionale e l’ordine pubblico; quando le informazioni sono riservate o coperte da segreto istruttorio.
La sede è opportuna per evidenziare come la Corte abbia emesso delle Sentenze dirompenti, a favore dei giornalisti e “contrarie” alle restrizioni su elencate. Tale è il caso in cui i giornalisti hanno violato le norme interne (quelle dei Paesi in cui risiedono) sul segreto istruttorio. La Corte e il diritto internazionale specificano che la tutela del segreto istruttorio viene in secondo piano rispetto alla tutela della libertà di stampa, perché il giornalista ha il dovere di dare informazioni di interesse generale.
In tale direzione, si attesta anche la sentenza che la Corte Europea emise, condannando la Francia a risarcire i giornalisti che, per le norme interne erano stati condannati penalmente e civilmente, perché avevano divulgato i brogliacci delle intercettazioni telefoniche che erano state illegalmente divulgate tra l’ex presidente francese Mitterand e il suo ex Capo di Gabinetto. La centralina di spionaggio illegale, messa a punto da Mitterand e il suo Capo di Gabinetto, intercettava telefonicamente personaggi pubblici e giornalisti stessi. Ancora una volta, la Corte Europea ha agito a tutela della libertà di stampa espressa dai giornalisti, nel momento in cui hanno pubblicato le intercettazioni telefoniche, dichiarando che anche le intercettazioni illegali sono ammesse, ribaltando il sillogismo delle autorità nazionali francesi, perché per la Corte era importante che la collettività francese avesse avuto notizia della centralina di spionaggio illegale realizzata dall’ex presidente Mitterand.
E’ d’uopo sottolineare anche che la Corte Europea chiarisce che al giornalista sono garantite sia la libertà di espressione che le scelte stilistiche (scelte che non possono essere sottoposte neppure a giudizio dell’autorità giudiziaria).
Rispetto alle tre norme internazionali a tutela della libertà di stampa, la Convenzione Europea rappresenta una novità, perché, nel momento in cui un individuo viene leso in uno dei suoi diritti, può rivolgersi ad un organo giurisdizionale internazionale, come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e chiedere alla Corte che venga accertata la violazione da parte dello Stato.
Le sentenze della Corte Europea e l’articolo 10 della Convenzione, afferente “la libertà di espressione”, hanno un rango sub-costituzionale, come stabilito dalla Corte Costituzionale Italiana, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=348 e http://https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=349 ). In altre parole, i giudici italiani dovrebbero interpretare le norme interne, tenendo conto della Convenzione Europea. E, quando ciò non è possibile, occorre sollevare la questione di costituzionalità appunto alla Corte Costituzionale che, in seconda battuta, deve dichiarare incostituzionale la legge interna, che viene di conseguenza condannata.
Quindi, è fatto obbligo conoscere e applicare tutta la giurisprudenza relativa alla Convenzione Europea e alla Corte Europea, da parte degli operatori giuridici nazionali, considerando che oggi, con l’utilizzo degli strumenti informatici, il diritto alla libertà di espressione si realizza soprattutto in rete. Infatti, la Corte si adegua all’evoluzione della società e le sue sentenze rappresentano degli aggiornamenti normativi, di cui bisogna tener conto.