Da Sinistra italiana Bitonto riceviamo e pubblichiamo.
“In questi ultimi mesi quasi tutte le formazioni politiche si sono interessate alle varie questioni riguardanti il rapporto tra l’ASV Spa e la SANB. Gli argomenti?
Sempre gli stessi: raccolta differenziata, ricapitalizzazione della SANB, modifica del consiglio di amministrazione ASV, scandalo dei debiti di ASV, ecc. ecc.
Nessuno che si sia preoccupato della sorte dei lavoratori ASV!
Nessuno che abbia chiesto all’ASV l’organico dei lavoratori assunti a tempo indeterminato interessati dal passaggio nell’organico della SANB!
Qualcuno obietterebbe,
esistono le norme di salvaguardia dei lavoratori nel caso di passaggio ad un nuovo gestore!
Ma coloro che continuano a non interessarsi dei lavoratori ASV, sono a conoscenza che l’azienda non si occupa solo del servizio di igiene urbana e dunque dell’esistenza di lavoratori che non svolgono abitualmente tale servizio?
E soprattutto si sono sforzati di reperire e leggere con attenzione il verbale di assemblea SANB del 29/03/2019 pubblicato sul proprio sito dal solo Comune di Terlizzi?
Noi di Sinistra Italiana siamo in apprensione!
Siamo preoccupati perché il verbale non è assolutamente chiaro nella parte in cui si riferisce che entro il 10 giugno 2019 dovrebbe esserci la “sottoscrizione accordo sindacale per il passaggio diretto del personale da ASV e/o ASIPU”.
Di quale personale ASV si parla?
Di quale numero si parla?
Potrebbe essere solo il personale dell’ASIPU a transitare nei ruoli della SANB?
E se l’esercizio della SANB si avvierà entro l’1 agosto 2019 con i soli Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi perché mai il personale ASIPU dovrebbe transitare nei ruoli della SANB?
C’è una palese confusione anche in coloro che sono preposti alla regolamentazione dell’avvio del servizio unitario!
Vi è più che la lettura dell’art. 202, co. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui si riporta di seguito il testo in sintesi, è in antitesi con il programma per l’avvio del servizio unitario da parte della SANB riportato nel suddetto verbale.
In particolare il testo normativo dispone che il personale che “otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.
Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile”.
Dunque, se il passaggio di dipendenti di ex aziende municipalizzate, nell’organigramma della SANB, deve avvenire con il trasferimento del ramo di azienda qual è la necessità di reperire una licenza in conto terzi per iscriversi all’Albo gestori ambientali come nuova azienda?
A questo punto ci si domanda: il cronoprogramma redatto dall’assemblea dei soci SANB è conforme al disposto dell’art. 202, co. 6 del D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui è previsto che il passaggio dei dipendenti debba avvenire con il trasferimento del ramo d’azienda?”