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Home » Quando ottenere il rimborso del biglietto aereo

Quando ottenere il rimborso del biglietto aereo

Matteo Palmiotto by Matteo Palmiotto
4 Dicembre 2013
in P.Q.M. - Il diritto che si Legge, Rubriche
Quando ottenere il rimborso del biglietto aereo
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Uno degli argomenti più spinosi e dibattuti tra i viaggiatori riguarda la possibilità di ottenere il rimborso del biglietto aereo a causa di molteplici disservizi attribuibili alla Compagnia aerea, tra cui la cancellazione del volo.
 

I diritti dei viaggiatori sono tutelati da diverse leggi e regolamenti, primi fra tutti, la Carta dei Diritti del Passeggerostilata dall’ENAC (l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e il D.lgs. 96/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione rivisitato dal D. lgs. 151/2006.
 

La Carta dei Diritti del Passeggero raccoglie in un unico testo tutta la normativa internazionale relativa ai diritti dei viaggiatori in caso di disservizi da parte delle compagnie aeree, mentre il D.lgs. n. 96 del 2005 detta la normativa in tema di trasporto e bagagli individuando obblighi e responsabilità del vettore (v. artt. 941 e ss.).
 

I casi più ricorrenti di disservizio relativo al trasporto aereo riguardano il negato imbarco, lacancellazione del voloe l’overbooking (accettare più prenotazioni del numero dei posti effettivamente disponibili); in detti casi, avremmo diritto ad essere trasportati alla destinazione finale con mezzi alternativi comparabili ovvero al rimborso del biglietto, e, se del caso, essere trasportati gratuitamente al tuo punto di partenza iniziale.
 

Anche nel caso di ritardo prolungato (di 5 ore o più,) avremmo diritto ad un rimborso; accettandolo, però, la compagnia aerea non è più tenuta a fornire alternative di trasporto o assistenza.
 

In tutti i casi su citati, la compagnia aerea ha l’obbligo di informare il passeggero di tutti i suoi diritti e di indicare i motivi del negato imbarco, della cancellazione o del ritardo prolungato del volo (oltre 2 ore o fino a 4 ore per i voli di lunghezza superiore a 3500 km), fornendo e/o garantendo pasti, bevande, servizi di comunicazione (es.: telefonate gratuite) e, se necessario, il pernottamento.
 

Inoltre, al passeggero che ha usufruito di forme alternative di tutela è comunque consentito esperire azione di risarcimento danni causatogli dal ritardo, salvo che la compagnia dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare detto ritardo.
 

Restando in tema di risarcimento danni, è importante ricordare che per i voli ritardati, cancellati e sovra-prenotati è prevista la compensazione pecuniaria che può arrivare fino a 600 euro a persona a seconda dell’entità del ritardo e la lunghezza del volo.
 

E’ altrettanto importante indicare i casi in cui non si ha diritto alla compensazione, ovvero se:
 

  • la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie , ad esempio maltempo,

     

  • la cancellazione è stata comunicata 2 settimane prima della data del volo,

     

  • viene offerto un volo alternativo per la stessa rotta con condizioni simili al volo originario.

     

Anche in caso di circostanze straordinarie, le compagnie hanno l’obbligo di fornire assistenza ai passeggeri che restano in attesa di proseguire il viaggio e di rimborsare loro il biglietto, integralmente o per la parte non utilizzata.
 

Nel caso di trasferimento di posto ad una classe inferiore, al passeggero è riconosciuto un rimborso percentuale del prezzo del biglietto mediante versamento di soldi contanti, assegno oppure con la resa di buoni e servizi in accordo con lo stesso viaggiatore, mentre se quest’ultimo dovesse rinunciare al volo per cause di forza maggiore (per motivi personali come malattia, infortuni, incidenti, o casi estremi come la morte di un familiare) è prevista la risoluzione del contratto ed il vettore restituisce il prezzo del biglietto già pagato così come prescritto dall’art. 945 del D.lgs. n. 96/2005, previa dimostrazione dell’impedimento (certificato medico, etc.) e di adeguato preavviso alla Compagnia da parte nostra.
 

Avremmo, invece, diritto al rimborso delle sole tasse aeroportualise la rinuncia al viaggio fosse dovuta a cause di forza maggiore imputabili a noi stessi (es.: non riusciamo ad arrivare in tempo all’aeroporto).
 

Purtroppo, nonostante la succitata previsione normativa a tutela dei diritti dei viaggiatori, i problemi relativi ai rimborsi dei biglietti aerei restano ancora tanti, legati soprattutto alla procedura complicata ed alle clausole restrittive presenti nei contratti che si sottoscrivono (a volte inconsapevolmente) acquistando un biglietto aereo.
 

Augurandomi di aver fornito qualcheindicazione utile sull’argomento, Vi invito a continuare a seguire la nostra rubrica sempre più numerosi.
 

Tags: bitonto,da bitonto,biglietto aereo,rubriche,pqm
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