La
volta scorsa, abbiamo detto che il Committente deve nominare in fase di
progettazione il Coordinatore per la Sicurezza (CSP) e lo stesso anche in fase
di esecuzione (CSE), salvo che, possedendo i requisiti professionali e
formativi necessari, decida di ricoprirli personalmente.
Tale nomina è subordinata alla
presenza in cantiere, di più imprese, al fine di garantire l’attuazione e di il
rispetto dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei
lavoratori.
Chi è il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione?
È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito
industriale), al quale viene dato l’incarico di valutare, già in fase di
progetto, se l’opera possa essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza.
Nello
specifico, deve:
1. verificare e
pianificare le fasi di lavoro con il progettista, individuando le
fasi di lavoro e la loro durata, valutandone gli aspetti critici e richiedendo modifiche
al progetto se, valuta che questo, per eventuali difficoltà esecutive, possa
determinare una scarsa efficacia delle misure di sicurezza;
2. redigere, prima che vengano iniziate le
attività lavorative, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
3. predisporre il fascicolo tecnico
che, contiene informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.
SANZIONI:
Il Coordinatore per la Progettazione che viola quanto sopra, è punito con l’arresto da TRE a SEI mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro.
Chi è il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione? È sempre un professionista che viene designato
dal committente, prima dell’affidamento dei lavori, con specifiche competenze
in materia di sicurezza nei cantieri al quale spetta il fondamentale compito di
coordinare le fasi di realizzazione dell’opera.
NON può rivestire tale ruolo il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice o un dipendente della stessa
Il C.S.E. deve:
1. organizzare
il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere,
individuando gerarchie e responsabilità, compiti e competenze di ciascuno e
promuovere incontri periodici direttamente con i tecnici ed i lavoratori, per
informarli sui contenuti del PSC e degli eventuali aggiornamenti delle
procedure;
2. verificare
l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato a
rendere sicuro il lavoro in cantiere;
3. valutare
la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici
e promuovere eventuali miglioramenti;
4. verificare
in cantiere, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC;
5. aggiornare
il fascicolo tecnico dell’opera;
6. adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e
il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere;
7. verbalizzare
quanto rilevato durante i controlli periodici, segnalando al committente le inadempienze delle imprese e
proponendone l’allontanamento dal cantiere con contestuale risoluzione del
contratto;
8. ordinare
la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, prescrivendo
gli adeguamenti da porre in opera.
SANZIONI:
Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è punito:
· con l’arresto da TRE A SEI MESI o con l’ammendada 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dei punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
· con l’arresto da DUE A QUATTRO MESI o con l’ammendada 1.000 a 4.800 euro per la
violazione del punto 2.
Per
informazioni e chiarimenti scrivete a: forum©consulenzaeimpresa.com
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