Quest’oggi la rubrica affronta il delicato
campo della crisi familiare e delle conseguenze connesse alla separazione dei
coniugi, ed in particolare del contributo riconosciuto ai figli per le spese
accessorie o straordinarie.
L’assegno mensile posto a carico del
genitore non affidatario o non collocatario si compone, generalmente, di un
importo fisso e di un importo variabile rappresentato, il più delle volte, da
una percentuale di partecipazione alle c.d. spese accessorie o straordinarie.
In caso di inadempimento al pagamento
dell’importo fisso dell’assegno mensile, il recupero forzoso del credito
avviene in virtù del provvedimento giudiziale che statuisce l’obbligo
contributivo, già di per sé dotato di efficacia esecutiva.
Difficoltà maggiori si incontrano nel caso
in cui l’inadempimento è relativo alla contribuzione alle spese
straordinarie. La mancanza
dell’indicazione di una somma ben precisa nel provvedimento giudiziale
determina il difetto dei requisiti della certezza e della liquidità necessari per
procedere direttamente ad esecuzione forzata.
Per la Corte di Cassazione è necessario
ricorrere al procedimento di cognizione ordinario ovvero a quello sommario
dovendo prima provare l’esatto ammontare delle spese sostenute.
Presso alcuni Tribunali italiani, di
concerto con tutti gli operatori della materia familiare, e in particolare
dalla collaborazione tra magistrati e avvocati, si è addivenuti alla redazione
di protocolli d’intesa che contemplano anche la disciplina delle spese
accessorie.
Detto protocollo, tra l’altre previsioni,
invita a suddividere le spese straordinarie in medico-sanitarie, scolastiche,
parascolastiche ed extrascolastiche specificando che, nel caso di spese
medico-sanitarie, esse non necessitano di essere preventivamente concordate se
urgenti, fermo restando la reciproca tempestiva informazione.
L’effetto, avvallato dalla Suprema Corte, è
che per le spese ordinarie mediche e scolastiche (per tipologia già presenti e
sostenute dai genitori nel corso della convivenza matrimoniale) il
provvedimento giudiziale viene dotato di efficacia esecutiva e costituisce
titolo per l’immediato recupero coattivo del credito.
Questa volta ci siamo addentrati
maggiormente in aspetti tecnici ma dai risvolti assolutamente pragmatici per
chi ha necessità di ricorrere alla giustizia per il riconoscimento del proprio
diritto.