A
scriverci all’indirizzo rubriche@dabitonto.it, questa settimana, è il sig. Giuseppe R., proprietario di
un appartamento facente parte di una palazzina composta da dieci immobili. Mi chiede chiarimenti in ordine alla possibilità
di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento atteso che utilizza
l’immobile solo un mese all’anno.
Su tale fattispecie si sono pronunciati prima i giudici
di legittimità con sentenza della Cassazione Civile n. 5331 depositata in data
03.04.2012 e successivamente è intervenuto il legislatore con la Legge n. 220
dell’11.12.2012.
Tale
legge ha modificato l’art. 1118 c.c. aggiungendo il seguente comma finale “il condomino può rinunciare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere
al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e
per la sua conservazione e messa a norma”.
In
questo modo, si è voluta tutelare l’esigenza del singolo condomino, dandogli la
possibilità di rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare
le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppur
resta a carico di ciascun condomino l’obbligo di partecipare alle spese per la
manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a
norma.
È
necessario specificare che dal distacco non debbano derivare notevoli squilibri
di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il signor Giuseppe R.,
pertanto, qualora interessato a voler usufruire della facoltà di rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato può far valere tale diritto senza
attendere il benestare dell’assemblea come previsto dalla legge di riforma del
condominio.