Immaginiamo
di iniziare il nostro viaggio nel mondo della sicurezza sui luoghi di lavoro,
indossando un bel caschetto giallo ed entrando in un cantiere edile.
Il D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., all’art.89 co.1 lett. a) definisce i cantieri
temporanei o mobili come “… omissis… tutti quei luoghi in cui vengono svolti lavori
edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la
riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la
ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in
cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche e le opere idrauliche”.
Entrando in cantiere incontriamo il Responsabile dei lavori (che può essere
lo stesso progettista o il direttore dei lavori) e il Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori.
E’ assai probabile imbattersi anche nell’Impresa Affidataria(è l’impresatitolare del
contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi),
e nella figura del Committente.
Ma chi è il Committente? È il soggetto per conto
del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario dell’immobile,
l’amministratore di condominio, il presidente di un consorzio obbligatorio)
che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi.
È il
primo responsabile dei lavori in cantiere e della loro regolarità, salvo che
non nomini un Responsabile dei Lavori,
ossia, un uomo o una donna che svolga i suoi compiti e che si assuma le
connesse responsabilità.
In mancanza di nomina, i due ruoli sono
sovrapposti equivalenti e coincidenti.
In capo al committente
gravano precise responsabilità di natura penale ed amministrativa, quale
naturale conseguenza della violazione degli obblighi a cui sono sottoposti.
Il Committente è il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri, poiché spetta a lui il compito di valutare
il soggetto al quale affidare le chiavi di casa”, sulla base della
adeguatezza dei requisiti tecnico – professionali, dettati dalla normativa
vigente.
Vediamo nello specifico quali sono questi obblighi.
1. Deve GARANTIRE il rispetto dei principi e
delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, per
consentire di pianificare i lavori, tenendo conto degli spazi e delle tecniche
necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno, successivamente,
le attività all’interno del cantiere;
2. deveNOMINARE sia in fase di progettazione che di esecuzione
il Coordinatore per la Sicurezza (CSP E CSE),
salvo che, possedendo i requisiti professionali e formativi necessari, decida
di ricoprirli personalmente.
Le sanzioni previste a
carico del Committente, in caso di violazione di quanto sopra sono: l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da
Euro2.500 a Euro 6.400.
La nomina del CSP e CSE deve essere
comunicata alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
ed inserita nella cartellonistica che illustra e introduce fisicamente al
cantiere.
La mancanza di tale comunicazione è
soggetta all’ammenda da Euro500 a 1.800;
3. deve VERIFICARE l’idoneità
tecnico-professionale (Allegato XVII del D.lgs.81/2008 e s.m.i.), delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare;
4. deve TRASMETTERE, prima dell’inizio
dei lavori,all’ASL di
competenza ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, la notifica preliminare di
cui all’articolo 99 D.lgs.81/2008 e s.m.i.; copia della stessa deve essere
trasmessa all’Amministrazione comunale, o ad altra
Amministrazione concedente il titolo abilitativo (nello specifico all’Ufficio
Tecnico).
La
mancanza di tale comunicazione è soggetta all’ammenda
da Euro500 a 1.800.
VEDI QUESTO VIDEO : http://www.cub3d.it/portfolio/inail/
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