Tema di attualità è
quello posto dal SIG. G.N, il quale chiede chiarimenti in materia diamministrazione di sostegno.
L’iter parlamentare
in questa materia è stato davvero lungo e si è protratto per più legislature,
ma si è giunti all’approvazione della legge del 9 gennaio 2004 n° 6 (G.U.
19.01.04), con la quale è stato ridisegnato l’intero titolo XII del libro I del
codice civile, oggi denominato “delle misure di protezione delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia”. Esso si articola in due capi: il primo con
gli artt. 404-413 c.c. destinato a disciplinare la nuova figura
dell’amministrazione di sostegno ed il secondo contenente gli artt. 414-432
c.c. volto a regolamentare gli istituti tradizionali come l’interdizione,
l’inabilitazione e l’incapacità naturale. Va aggiunto, sia pure rinviandone ad
una più completa disamina nella trattazione delle tematiche di volta in volta
presentate, come anche nel 2013 la Cassazione abbia avuto modo in più occasioni di
affrontare problematiche connesse all’istituto in esame, come ad esempio CASS.
5.06.2013 N° 14190, CASS. 17.04.13 N° 9389, CASS. 20.03.2013 N. 6861.
L’istituto
dell’A.D.S. (Amministratore Di Sostegno) ha illuminato quelle zone d’ombra in
cui versavano tutte quelle situazioni di patologie non gravi a tal punto da
giustificare una declaratoria di interdizione o inabilitazione, ma che
richiedevano un intervento di protezione; basti pensare all’alcoolismo, alla
tossicodipendenza, o alle situazioni di lungodegenza e di soggetti anziani con
patologie degenerative, di soggetti con problematiche psichiatriche, ecc.
Legittimati alla
proposizione del ricorso sono, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 406
c.c., il coniuge del soggetto interessato, ovvero la persona che stabilmente
conviva con lo stesso, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il
secondo, il tutore, il curatore e il pubblico ministero e, pone un vero e
proprio obbligo di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e
sociali, i quali ove a conoscenza di fatti o situazioni che rendano opportuna
l’apertura del procedimento di nomina dell’ADS, sono tenuti a proporre al
Giudice tutelare il relativo ricorso o ad informare il pubblico ministero.
Per gli aspetti
procedimentali connessi alla nomina dell’A.D.S
merita di essere ricordato l’art. 720 bis c.p.c. introdotto dall’art. 17
comma 2 L.9.01.2004
N.6 il quale rimanda per compatibilità alle disposizioni di cui agli artt. 712,
713, 716, 719 e 720, tratteggiando un
procedimento camerale, ispirato alle forme della volontaria giurisdizione
tipizzato dalle seguenti fasi:
1) presentazione del ricorso dalle persone
legittimate al Giudice Tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o
il domicilio (art. 404 c.c. e successivi);
2) il ricorso deve essere comunicato al
Pubblico Ministero onde consentirne l’intervento (art. 407 ult. co. c.c. e
rinvio all’art. 713 c.p.c. contenuto nell’art. 720 bis c.p.c.);
3) il G.T. fissa l’udienza per l’audizione del
beneficiario e dei soggetti di cui all’art. 406 c.c., dandone comunicazione al
P.M. ed eventualmente, ove le condizioni di salute dell’interessato lo
richiedono, recandosi nel luogo ove questo si trova. L’audizione è l’incombente processuale più rilevante ed
espressamente tipizzato dal Legislatore, nell’idea che soltanto il contatto
diretto tra magistrato ed inabile possa consentire al primo di formarsi un
quadro diretto e concreto delle esigenze di quest’ultimo;
4) il ricorso viene notificato a cura del
ricorrente, unitamente al decreto di fissazione udienza, al beneficiario ed ai
soggetti che devono essere sentiti;
5) il G.T. è chiamato a provvedere entro 60
gg. dal deposito del ricorso (art. 405 c.c.) assunte sommarie informazioni e
sentiti i soggetti di cui all’art. 406, e, d’ufficio il Giudice può anche
disporre accertamenti medici e gli altri mezzi istruttori “utili” alla
decisione;
6) infine la decisione è resa con decreto
motivato immediatamente esecutivo che, in deroga a quanto previsto per i
provvedimenti del G.T. dell’art. 45 disp.att.c.c, è reclamabile avanti alla
Corte d’Appello a norma dell’art. 739 c.p.c., la quale emette una decisione che
è a sua volta ricorribile in Cassazione.
7) Il provvedimento disciplinato dall’art. 405
c.c. e, modellato a seconda delle esigenze e delle aspirazioni del beneficiario
a sua volta deve contenere ai sensi dell’art. 405 c.c., le generalità del
beneficiario e della persona designata quale suo A.D.S, deve stabilire la
durata dell’incarico, deve individuare l’oggetto dell’incarico e stabilire
quali atti l’ADS può compiere in nome e per conto del beneficiario, deve
indicare espressamente gli atti che il beneficiario può compiere solo con
l’assistenza dell’A.D.S, eventuali limiti di spesa, anche con forme di
periodica determinazione, deve stabilire modalità e frequenza con cui l’A.D.S. Nominato
deve riferire al G.T. (eventualmente stabilendo obblighi di rendicontazione
periodica, generalmente annuale).
Sta di fatto che
questo istituto, per certi aspetti ancora lacunoso ha ampliato notevolmente la
tutela offerta dall’ordinamento a tutta quella varietà di soggetti incapaci di
provvedere ai propri interessi e sostenendo la persona debole con
l’affiancamento di un soggetto che valorizzi i Suoi residui spazi di
autonomia.