I prodotti fitosanitari svolgono un ruolo di rilievo in aree come la nostra, a tradizionale vocazione agricola. Per prodotti fitosanitari si intendono le sostanze destinate ad essere utilizzate per il controllo degli organismi nocivi delle colture, per il controllo delle piante infestanti nelle coltivazioni e per favorire o regolare le produzioni vegetali.
Inoltre, i fitosanitari sono impiegati anche per la conservazione dei prodotti vegetali e la distruzione di tutti quelli indesiderati. Oltre all’utilizzo in ambiti professionali, come quello dell’agricoltura, queste sostanze trovano una propria destinazione anche in aree extra-agricole non soggette a coltivazione e in orti e giardini famigliari da parte di soggetti non professionisti. In questo ambito è possibile utilizzare prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali ma solo se si è in possesso del patentino (art. 25 e 26 del DPR 290/2001) oppure, senza il patentino, si possono utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari che sono destinati ad utilizzatori non professionali.
In questo caso le derrate che si ottengono non possono essere vendute ma utilizzate esclusivamente per l’autoconsumo. Il patentino può essere richiesto dall’utilizzatore professionale. Questa figura viene definita dal Decreto legislativo n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari come “persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori”.
Essendo sostanze chimiche che, in caso di utilizzo scorretto, possono arrecare danni all’ambiente e all’uomo, il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente esercita un’azione di vigilanza sull’impiego di questi prodotti. La regolamentazione relativa all’utilizzo di prodotti fitosanitari nei centri urbani o nelle vicinanze di centri abitati è invece di pertinenza dei Comuni. Gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare le normative nazionali vigenti e ad adottare precauzioni di carattere generale a salvaguardia della salute degli operatori e di terzi.
Qualora si riscontrino evidenti violazioni alla normativa è possibile rivolgersi alla ASL competente per territorio oppure alle forze dell’ordine generalmente deputate al controllo sul territorio: Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri del Comando per la Tutela dell’Ambiente o del Comando per la Tutela della Salute. Nell’ambito del sistema per il Controllo ufficiale degli Alimenti, predisposto dall’Assessorato regionale alle Politiche della Salute su indirizzi Ministeriali ed Europei, l’ARPA esercita esclusivamente attività di controllo analitico in laboratorio, attraverso il Laboratorio Chimico del Polo di Specializzazione Alimenti, per la verifica dei quantitativi di fitosanitari contenuti negli alimenti e della rispondenza ai LRM ( Limiti Massimi di Residui) definiti da Regolamenti Europei.(Reg. 396/05 e s. m. i). Fra le prescrizioni da rispettare nell’utilizzo dei fitofarmaci vi è l’obbligo di apposizione di cartellonistica, oltre all’osservanza le distanze minime da aree sensibili (es. pozzi, abitazioni) indicate in etichetta.