Un
argomento, quello di questa settimana, che sembrerebbe proprio il caso di
definire assai ‘scottante’ dal momento che l’estate è ormai decisamente alle
porte.
Quanti
di noi, infatti, si accingono a scegliere la meta della propria vacanza estiva affidandosi,
il più delle volte, alle illustrazioni e alle descrizioni contenute nei depliant delle agenzie di viaggio e dei tour operator?
Non
pochi, però, sono gli inconvenienti che possono, ahimè, letteralmente rovinare
la tanto attesa vacanza.
Basti
pensare a quei casi in cui la meta risulti diversa da come è stata presentata,
l’hotel più scadente rispetto a quello compreso nell’offerta, il mare molto
meno cristallino di quanto prospettato nelle foto -tutt’altro che amatoriali!-
di cui si è servita l’agenzia.
Statisticamente,
quelli appena elencati risulterebbero soltanto alcuni di una lunga serie di
intoppi in cui ci si potrebbe imbattere durante il soggiorno estivo ed è
proprio in virtù della molteplicità di fattispecie verificatesi che, al
malcapitato turista, è stata riconosciuta la giusta tutela giuridica:
il neonato
Codice del Turismo – entrato in vigore nel mese di giugno 2011 – da un lato e la
giurisprudenza dall’altro, sono oramai propensi a riconoscere, accanto al
tipico danno patrimoniale da
inadempimento contrattuale, il diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale (in particolare del c.d. danno morale), noto come ‘danno da
vacanza rovinata’. Tale voce comprende tutti i pregiudizi e disagi subiti
dal turista per “non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago
e riposo conforme alle proprie aspettative”.
Anche la giurisprudenza comunitaria si è espressa in merito, chiarendo che “il
contratto di pacchetto turistico o package è volto a soddisfare la c.d. ‘finalità
turistica’, equivale a dire che tutte le attività ed i servizi
strumentali devono essere finalizzati a soddisfare le previsioni del turista
rispetto alla vacanza così come proposta dall’organizzatore, il quale, assume nei suoi confronti una vera e propria obbligazione di risultato.
Secondo il
consolidato orientamento della Suprema Corte “l’organizzatore ed il venditore del c.d. ‘pacchetto turistico’
rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione
delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorquando si appropriano o
avvalgono dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria
prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio”; ed
ancora: “L’organizzatore
o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno
subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche
quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di
servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.”.
Non
scoraggiamoci, quindi, ma godiamoci la tanta agognata e meritata vacanza estiva
sapendo di avere a disposizione degli strumenti giuridici di difesa che
consentono di sentirci soddisfatti o rimborsa…bili.