A seguire da quella che è stata la presentazione della
rubrica “PQM – Il diritto che si legge”,
con l’articolo di quest’oggi iniziamo concretamente a muovere i primi concreti
passi nel merito delle questioni giuridiche.
L’argomento del quale parlerò, seppur con brevissimi
cenni, muove le mosse da una valida iniziativa del 18 aprile scorso, quando,
presso il Tribunale di Bitonto, l’Associazione Giovani Avvocati Giuseppe
Napoli” di cui sono onorato di essere tra i soci fondatori nonché segretario,
ha organizzato un incontro e dibattuto sul tema USURA BANCARIA & ANATOCISMO
– Profili Giuridici e ricadute nell’economia reale.
L’argomento, per la sua complessità, è stato esaminato
da più punti di vista. Gli aspetti tecnico-contabili sono stati curati dalProf. Giuseppe Antonino Romeo, formatore e consulente, specializzato in materia
finanziaria, bancaria e di direzione aziendale; gli aspetti penalistici, sono
stati affrontanti dal bitontino dott. Michele Ruggiero, Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Trani; mentre gli aspetti afferenti la dottrina e la
giurisprudenza sono stati illustrati dal magistrato del Tribunale di Bari dott.
Valentino Lenoci.
L’anatocismo e l’usura bancaria sono le due principali
forme di anomalie finanziarie che
colpiscono i Conti Correnti Bancari, ai quali sono collegati
fidi/affidamenti/mutui, ecc.
Con il termine “anatocismo”si indica la capitalizzazione degli interessi su un determinato capitale,
affinché essi siano a loro volta produttivi
di altri interessi (ossia il calcolo degli interessi sugli interessi).
L’art. 1283 c.c. dispone che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi”.
L’anatociscmo, dunque, è consentito dall’ordinamento
esclusivamente in tre ipotesi:
– – anzittutto sulla base di un accordo fra le
parti (c.d. anatocismo convenzionale) che sia successivo alla scadenza degli
interessi e con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi;
– – in presenza di una domanda giudiziale
successiva alla scadenza degli interessi e anch’essa riferita agli interessi
dovuti per almeno sei mesi (anatocismo giudiziale);
– – in terzo luogo, si configura in presenza di
un uso (normativo) contrario (anatocismo usuale), in grado di derogare alla
suddetta disciplina.
La Cassazione, dopo aver riconosciuto in un primo
momento la ricorrenza di un uso normativo che legittimava la capitalizzazione
trimestrale degli interessi sui conti debitori, ha mutato radicalmente indirizzo, la Corte Costituzionale, con la Sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425 ha
dichiarato l’illegittimità
costituzionale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
“L’usura
bancaria” (art. 644 c.p.) è stata riformulata dalla legge n. 108
del 7/3/96. Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro
consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un
costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della
prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del
mercato.
La fattispecie dell’usura consiste nell’approfittare di
una situazione di bisogno finanziario di una persona o di un’impresa per
imporre condizioni particolarmente esose sul prestito a essa concesso.
Il tema è di particolare laboriosità non affrontabile
esaustivamente in un breve articolo, ragion per cui, si è disponibili ad
offrire ogni ulteriore contributo a tutti coloro che vorranno.