Animati da forte risentimento per la rottura della convivenza matrimoniale, chi ritiene di averla subita, si illude di poter conservare il pregresso tenore di vita, sulla scorta delle informazioni assunte, il più delle volte, attraverso l’accesso ad internet. Il tenore di vita costituisce, invece, un tema assai delicato, che presenta numerose sfaccettature, a seconda del soggetto rispetto al quale si profila il diritto alla relativa conservazione e dell’oggetto nell’ambito del quale si discute del diritto stesso (giudizio di separazione, divorzio, regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati).
Infatti, nel giudizio di separazione, il coniuge a cui non è addebitabile la separazione e a cui spetta l’assegno di mantenimento, ha diritto a conservare il pregresso tenore di vita. Questo dice il Legislatore ma, nei fatti, è una chimera!
Intanto, con la separazione, le famiglie diventano due, con conseguente duplicazione delle spese e quindi impossibilità di poter mantenere inalterato il tenore di vita precedente. A ciò aggiungasi che, nel giudizio di divorzio, il criterio del tenore di vita non è più applicabile per quantificare l’assegno in favore del coniuge debole che invece per poter acquisire il diritto all’assegno divorzile deve dimostrare, oltre alla sussistenza della disparità economica rispetto all’altro, anche di aver sacrificato le proprie aspettative professionali in favore della famiglia.
Senza tacere che, con l’introduzione del divorzio breve (dopo sei mesi dall’omologazione della separazione consensuale ovvero, nell’ipotesi di giudiziale, dopo un anno dalla prima comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice), anche l’assegno di separazione ha vita breve perché può essere sostituito dall’assegno di divorzio, solo se ne ricorrono i relativi presupposti e senza il riconoscimento del pregresso tenore di vita.
Di contro, il convivente non ha diritto ad alcun mantenimento, salvo il caso eccezionale di un diritto agli alimenti, per giunta limitato nel tempo. I figli, invece, pur avendo sempre diritto a conservare il pregresso tenore di vita, subiscono inevitabilmente le conseguenze dell’impoverimento di entrambi i genitori.
Se quindi pensate che lasciarsi sia“ un affare”, ripensateci, se invece -come ci auguriamo- è una scelta del cuore, sappiate che il meglio deve ancora venire!
(Rubrica a cura degli Avvocati Maria Federica Verna e Maria Anna Pia Castellaneta – foto www.freepik.com )