Spesso ci viene chiesto il significato di affidamento esclusivo in quanto, comunemente, si ritiene che questo regime attribuisca al genitore la libertà di assumere qualunque scelta relativa al figlio minore, senza doverla concordare con l’altro.
Questa convinzione trae origine dal sostantivo “esclusivo”, utilizzato dal Legislatore per distinguere tale tipo di affidamento da quello condiviso.
Nulla di più inesatto! L’affidamento esclusivo costituisce un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso e trova applicazione solo se viene accertata la capacità genitoriale dell’uno e l’inidoneità dell’altro, conseguente a comportamenti gravemente pregiudizievoli per i figli minori.
Tuttavia, va “sfatato il mito” secondo cui il genitore affidatario in via esclusiva possa estromettere l’altro genitore dalle decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore, ritenendo erroneamente soppressa la responsabilità genitoriale.
L’affidamento esclusivo viene adottato nell’ipotesi in cui si rende necessario ridurre, sospendere o disporre in forma protetta gli incontri del figlio con il genitore non affidatario.
Di certo, però, questo regime non implica che l’affidatario esclusivo, ad esempio, possa ottenere la carta d’identità valida per l‘espatrio del figlio minore, ovvero possa sottoporre il figlio ad un intervento chirurgico (salvo il caso di estrema urgenza), o ancora iscriverlo ad uno specifico istituto scolastico, senza il consenso dell’altro genitore.
L’affidatario ha pieni poteri solo se il Giudice, con il suo provvedimento, specifica espressamente che costui può assumere, in via autonoma, anche le decisioni di maggiore interesse, elencandole – tra l’altro – in modo dettagliato. Questo tipo di affidamento viene definito superesclusivo. Paradossalmente, nell’ipotesi in cui venga adottato questo tipo di affidamento, l’altro genitore conserva la titolarità della responsabilità genitoriale ma di fatto non può esercitarla, anche se è tenuto a svolgere un’attività di vigilanza, al fine di verificare la rispondenza della condotta dell’affidatario superseslusivo all’interesse del minore.
Difficile districarsi tra distinzioni “bizantine” che, a volte, non riescono a dare risposte concrete ma fanno solo sorgere dubbi ed incertezze interpretative.