Le pagine di cronaca nazionale e locale, sempre più spesso sono costellate da articoli afferenti operazioni di polizia che smantellano pezzi importanti delle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Sempre più di frequente, inoltre, molti ragazzi incorrono nell’errore di ritenere esente da responsabilità penale e da conseguenze amministrative la condotta di chi assume una qualsivoglia sostanza definita stupefacente dalle tavole allegate nel D.P.R. 309/90, soltanto perché la sostanza sarebbe stata destinata all’uso personale, senza conoscere i criteri entro i quali una determinata condotta di utilizzo di sostanza drogante viene ascritta a titolo di uso personale.
Tralasciando la vecchia formulazione delle norme a seguito dell’introduzione della Legge Fini-Giovanardi, appare opportuno soffermarci sull’attuale impianto normativo vigente derivante dalla sentenza N.32/2014 della Corte Costituzionale da cui prendeva origine la Legge 16 Maggio 2014 n. 79.
La ridetta pronuncia, infatti, ha avuto l’effetto automatico di demolire la struttura della legge “Fini-Giovanardi” laddove distingueva tra condotte punibili a prescindere da ogni valutazione, circa la destinazione all’uso personale e condotte non punibili, ove la finalità dell’uso personale fosse dimostrata.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale il Legislatore ha preferito non rimaneggiare in alcun modo l’Art.73 D.P.R. 309/90 (tornato alla sua precedente formulazione), ma ha preferito intervenire sulla struttura dell’Art. 75 del ridetto Decreto presidenziale, introducendo il comma 1 bis che di fatto andava a replicare il contenuto normativo del comma 1 bis della legge del 2006, ovvero quello che disciplinava le condotte punibili solo qualora la sostanza non fosse destinata all’uso personale.
Nei primi commenti dottrinali, si è osservato che i parametri per l’apprezzamento delle finalità di uso personale (superamento dei limiti tabellari e modalità di presentazione delle sostanze) sono evocati non più in termini di alternatività, come nel caducato comma 1 bis dell’Art. 73, bensì in termini cumulativi, avuto riguardo alla congiunzione “nonché” utilizzata nel testo vigente.
Da tale modifica, pertanto, potrebbe desumersi che il Legislatore abbia voluto ridurre l’ampiezza della discrezionalità valutativa del giudice, richiedendo sia il mancato superamento dei limiti e sia l’insussistenza di modalità allarmanti di presentazione delle sostanze stupefacenti (presenza di dosi già confezionate, sostanze da taglio, bilancini di precisione, ecc..).
Dalla lettura del nuovo Art. 75 co.1 bis, risulta assolutamente ripristinato il sistema del doppio binario andando a distinguere le condotte soggette alla condizione della mancata destinazione all’uso personale (e quindi destinate allo spaccio) e condotte punibili a prescindere dalla destinazione della sostanza.
Sembrerebbe, dunque, abbandonata la formula della destinazione ad uso esclusivamente personale, che, come detto, aveva creato non pochi problemi concreti specie con riguardo alla rilevanza da assegnare al cosiddetto “uso di gruppo”, che, con non poca fatica, la giurisprudenza di legittimità era riuscita, pur con limiti ben precisi, a ricondurre nell’alveo delle condotte non penalmente rilevanti.
L’Art. 75 co.I D.P.R. 309/90, prevede ora due distinte cornici sanzionatorie per le sanzioni amministrative che, in linea con il rinnovato dualismo, si differenziano a seconda della sostanza oggetto del consumo: da due mesi ad un anno per l’uso di droghe “pesanti” e da uno a tre anni per quelle “leggere”.
Particolarmente interessante è la disposizione del nuovo comma 1 bis posto che il suo ambito di applicazione rispecchia in negativo quello dell’Art. 73 D.P.R 309/90.
Alla lettera a), riscontriamo la previsione dell’emanazione dei decreti relativi ai limiti massimi di sostanza stupefacente stabiliti dal Ministero della Salute in accordo con il Ministero della Giustizia.
Le condotte rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’Art. 75 D.P.R. 309/90 sono: 1) l’importazione, 2)l’esportazione, 3) l’acquisto, 4) la ricezione a qualsiasi titolo e 5) la detenzione.
Le sanzioni che prevede l’Art. 75 hanno un’estensione variabile a seconda della tipologia di sostanza assunta o da assumere: nel caso delle c.d. droghe “pesanti” la durata dei provvedimenti contemplati dalla lettera da a) a d) è ricompresa nella forbice tra i due mesi e l’anno mentre nel caso di quelle “leggere” la forbice è ricompresa tra un mese e tre mesi, ad una delle sanzioni amministrative riportate nella ridetta norma.
Le misure che il Legislatore ha previsto che si applichino all’assuntore di sostanze stupefacenti e psicotrope corrispondono alla sospensione della patente di guida, alla sospensione della licenza del porto d’armi, sospensione del passaporto e sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario.
Per quanto possa essere attuale l’argomento, e per quante sostanze stupefacenti e psicotrope vengono assunte ogni giorno, appare opportuno rimarcare come, allo stato, sia sempre maggiormente necessaria una campagna di informazione e sensibilizzazione tra i più giovani, sui rischi che l’assunzione di dette sostanze comporta sulla salute nonché sui rischi processuali che derivano già dalla semplice detenzione della medesima sostanza.