Interessante e di estrema attualità è il quesito posto dalla Sig.ra
P.N., la quale ci chiede quale sia il Tribunale cui rivolgersi per la
richiesta di affidamento e di mantenimento di suo figlio minore nato da
una convivenza more uxorio.
La questione è rilevante dal momento in
cui il riparto delle competenze per i figli di genitori non coniugati,
prima della riforma del diritto di famiglia con la legge 54 del 2006,
prevedeva la competenza del Tribunale per i minorenni per le
disposizioni circa l’affidamento dei figli e la competenza del Tribunale
ordinario per le disposizioni circa il mantenimento.
A tale
conclusione era giunta la Corte Costituzionale interpretando
letteralmente gli art. 317 bis c.c. (sull’esercizio della potestà del
figlio naturale) e l’art. 38 disp.att.c.c. laddove quest’ultimo articolo
recita al comma I che “sono di competenza del Tribunale per i minorenni
i provvedimenti contemplati dagli articoli (..) 317 bis” mentre al
comma 2 stabilisce che “sono emessi dal Tribunale ordinario i
provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di
una diversa autorità giudiziaria”.
Con la legge n° 80 del 2005 e la
legge n° 54 del 2006 sono state modificate sia le norme di diritto
sostanziale – l’art. 155 c.c. con i nuovi artt. 155 bis, ter, quater,
quinquies, sexies, c.c.-che le norme di diritto processuale, con le
formulazioni degli art. 706-709 e l’introduzione degli artt. 709 bis e
709 ter. c.p.c.
Il problema così rappresentato, da subito, è stato
affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n° 8632 del 2007. la
Suprema Corte parte dal presupposto che il Legislatore nella separazione
dei coniugi rinviene il modello per regolamentare i rapporti di
filiazione nella crisi della coppia genitoriale anche in caso di
convivenza more uxorio.
Essa sottolinea come mentre alcune norme
processuali sicuramente trovano applicazione anche per il procedimento
che si svolge innanzi al Tribunale per i minorenni (es. poteri
istruttori del giudice, poteri di ascolto del minore, poteri dell’art.
709 ter c.p.c.), altre non possono trovare applicazione. Pertanto non
esiste nessun modello processuale unico ma si è stabilito che, mentre
rimane la competenza del Tribunale per i minorenni nel caso di
affidamento del figlio naturale, la vera novità della riforma su
indicata si avrebbe nell’aver il Legislatore previsto, in caso di
domanda sia di affidamento che di mantenimento, la competenza in capo al
giudice specializzato.
Tale interpretazione sarebbe quella più
conforme al dettato costituzionale, come il principio di uguaglianza tra
figli nati da genitori coniugati e figli nati da genitori non
coniugati.
Pertanto cara sig.ra P.N. in ragione della concentrazione
delle tutele richieste per il minore potrà rivolgersi al “giudice
specializzato” al fine di ottenere una decisione in tempo reale.
Avv. Angela Santa Desantis