Durante il prossimo consiglio comunale, la massima assise approverà il nuovo Regolamento sul Canone d’Occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.).
Con un occhio alle esigenze della casse del palazzo e un altro ai bisogni degli esercenti, il consigliere Paolo Intini ha proposto interessanti modifiche da apportare al testo vigente.
In particolare, ha appuntato l’attenzione sugli abusivi e le esenzioni in alcuni casi eccezionali.
Ecco, di seguito, le ipotesi di cambiamento avanzate riguardanti gli articoli 16, 17, 17 bis e ter.
Occupazioni d’urgenza e Abusive
1. Per far fronte a gravi situazioni d’urgenza
e d’emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della
pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere
effettuata dall’interessato anche prima dell’ottenimento del formale atto di
concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con
esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente
articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà
essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito al
ritiro dell’autorizzazione.
2. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo
di:
a) adottare immediatamente le misure in
materia di circolazione stradale previste dall’art. 29 e ss. Del D.P.R. n. 495
del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
b) dare immediata comunicazione alla
Polizia Locale dell’occupazione effettuata che indicherà eventuali
prescrizioni;
c) presentare la domanda per il
rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione entro il giorno
lavorativo successivo all’inizio
dell’occupazione.
3. L’Ufficio
Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i
presupposti di cui al comma 1.
4.
Le occupazioni realizzate senza
la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni
abusive sono sempre temporanee.
5. Sono considerate altresì abusive le
occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza
rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca,
decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.
6. In tutti i casi di occupazione
abusiva, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative
violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli
occupanti di fatto un termine, rapportato all’entità delle opere da rimuovere,
per provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo,
dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il
termine assegnato, il Comune provvede d’ufficio alla rimozione addebitando le
spese agli occupanti di fatto.
7. Per effetto dell’accertata occupazione
abusiva, non possono essere rilasciati nuovi titoli per l’occupazione della
medesima fattispecie (identità di destinazione – occupante e area) per un
periodo variabile da tre mesi a un anno, decorrenti dal giorno della
violazione, determinato con apposito atto dirigenziale sulla base della
recidività e gravità dell’abuso.
Non è altresì applicabile alle seguenti
tipologie di occupazioni:
· le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Società a prevalente
partecipazione del Comune per l’erogazione di servizi pubblici a favore
dell’ente stesso, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato,
da Enti Pubblici di cui all’art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico
dell’Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per
finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e
ricerca scientifica.
· le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate
e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che
interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli
orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le
aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti
commemorativi;
· le occupazioni da parte delle vetture destinate al
servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
· le occupazioni occasionali di durata non superiore
a 2 ore;
· le occupazioni di aree cimiteriali;
· le occupazioni effettuate con pedane e accessi
destinati a soggetti portatori di handicap;
· le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime
stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità
nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà
pubblica;
· le occupazioni temporanee e permanenti effettuate
con tende retrattili, comprese quelle poste a fronte di esercizi
pubblici/commerciali; vi rientrano anche le occupazioni riferite alla
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che
le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell’eventualità che dette opere
non superino poi il successivo collaudo, l’Ufficio Tributi, previa
comunicazione in tal senso da parte dell’Ufficio competente, effettuerà il
recupero del Canone a suo tempo non versato;
· le occupazioni temporanee e permanenti con impianti
pubblicitari in genere soggette all’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/93 e successive m.e i.;
· le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con
festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o
religiose;
· le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici
di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia
o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
· le occupazioni con innesti o allacci a impianti di
erogazione di pubblici servizi;
· le occupazioni per lo svolgimento di manifestazioni
ed iniziative patrocinate dal Comune, quando non sia prevalente l’attività di
vendita, nonché le attività di enti non commerciali non aventi finalità di
lucro, di cui alla Legge 460/97;
· le occupazioni temporanee derivanti da disposizioni
dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e
pubblica sicurezza;
· l’occupazioni da parte di esercizi commerciali e
artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa
dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l’esercizio
dell’attività, limitatamente al periodo di impedimento; l’esenzione dal canone
dovrà esseredeliberata dalla Giunta Comunale;
· le occupazioni con contenitori per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani.
· le occupazioni realizzate per iniziative
patrocinate dal Comune anche congiuntamente a terzi;
· le occupazioni per i parcheggi e gli accessi
carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
· le occupazioni temporanee effettuate da soggetti
che per statuto non conseguono scopo di lucro, che promuovono manifestazioni od
iniziative di carattere politico, sportivo o per scopi benefici;
· i passi carrabili al servizio di abitazioni di
residenti con all’interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
· le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni
o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, nonchè gli
striscioni pubblicitari attraversanti le strade, festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
· occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di
sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi,
pareti e coperture di durata non
superiore ad una giornata.
· i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie,
i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purchè costruiti in
conformità alle disposizioni regolamentari, nonchè i fari o globi illuminati
posti all’esterno dei negozi.
· occupazioni permanenti di spazi che consentono
l’accesso all’ingresso di abitazioni dichiarate inagibili.
Occupazione per l’esercizio di attività
commerciali/artigianali
1. Tutte le occupazioni di suolo
pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o
altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle
disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l’igiene annonaria, il
rispetto del verde, dell’arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare
interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della
normativa vigente in materia di commercio.
2. La Giunta Comunale può definire
apposite regole per il rilascio di occupazioni con strutture di cortesia
finalizzate a migliorare il decoro urbano. A tal fine possono essere ammessi, a
titolo esemplificativo, porta biciclette e fioriere. Inoltre, l’atto di Giunta
dovrà indicare i criteri e le caratteristiche delle strutture che verranno
autorizzate nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
3. Le occupazioni devono effettuarsi in
modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l’ingresso nei
negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
4. Le occupazioni temporanee di suolo
pubblico finalizzate alla vendita sono concesse unicamente ai pubblici esercizi
che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande. La giunta comunale
può disporre in deroga al presente divieto, per casi singoli e in particolare in occasione di
manifestazioni ed eventi.
5. Per le occupazioni da parte di
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l’occupazione con
tavoli e sedie potrà essere effettuata compatibilmente con le norme del Codice
della Strada nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari adottate dal
Comune, salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal
traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, nuove
strutture di arredo, parapetti, ecc. poste a margine dello spazio occupato.
6. Nelle zone nelle quali siano
istituite isole pedonali e in zone del territorio comunale di particolare
pregio o valenza turistico-culturale, le autorizzazioni/concessioni potranno
essere rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati
dall’Amministrazione Comunale, anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.
7. Qualora gli esercenti intendano
proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi
carattere precario, potranno farlo a condizione che l’altezza minima di questi
dal suolo non sia inferiore a ml. 2,00 al fine di evitare danni ai pedoni che
transitano sui marciapiedi; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la
visibilità.
8. Per le occupazioni con strutture denominate
Dehor si rinvia alle norme presenti nell’elaborando Regolamento intitolato “Disciplinare di
attuazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche per il posizionamento di arredi su
suolo pubblico”.
9. Deroghe alle presenti disposizioni
per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e
definite su parere conforme della Giunta comunale.
Mestieri girovaghi, artistici e
commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Coloro che esercitano i mestieri
girovaghi e ambulanti su suolo pubblico,
non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per
l’esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio
su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario
a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il
permesso di occupazione nè sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è
consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di
almeno duecentocinquanta metri.