Da Onda Civica riceviamo e pubblichiamo:
Tra le rispettive giunte Abbaticchio e quella targata Ricci potrebbe configurarsi l’epocale danno erariale cagionato alle casse dell’Amministrazione locale, nella misura non inferiore a 10 MLN di euro per negligenza, colpa, omissioni afferenti la sola riscossione TARSU/TARI?
E’ infatti noto come il danno erariale consista nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c. Nel caso di concorso di colpa dell’Amministrazione è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono scaturite (art. 1227 c.c.).
Il danno di cui dà notizia la Corte dei Conti (non già la scrivente forza civica), non emerge solo a fronte di una condotta “contra ius”, ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all’ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.
Sotto il profilo dell’esistenza del danno, l’esteriore regolarità della condotta causativa dell’evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.
Tale fattispecie di danno presenta elementi di “pubblicità” per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.
Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell’attualità e della concretezza. Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo ed attuale.
L’omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio “disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione pubblica (Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 20/09/05, n. 346).
Una nuova figura, fatta propria dalla giurisprudenza civilistica, è quella del danno da perdita di “chance” che viene considerata come il venir meno della possibilità di conseguire da parte dell’Amministrazione, secondo l’id quod plerumque accidit, offerte più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno ingiusto cui l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di risarcimento (Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, sentenza 22/11/2005, n. 80).
La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato utile economico più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità effettiva e congrua), verificandosi una lesione del diritto all’integrità del patrimonio da accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità (Corte Conti, sez. giur. Lazio, sentenza 13/12/05, n. 2921).
La colpa grave non discende automaticamente da violazione di un obbligo di servizio ma consiste in un’inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose nonché all’inesistenza di significativi margini di dubbi interpretativi in ordine al precetto violato, tutte circostanze che ricorrono in procedure trascurate, nel caso di specie omesse del tutto.
Orbene, nel caso di specie il mancato esercizio delle azioni amministrative, sia in fase accertativa (avviso di accertamento impoesattivo), sia in fase esecutiva, nei confronti dei soli utenti morosi TARI, non già nei confronti dei responsabili solidali tutti l’obbligazione tributari (ad ogni prestazione indivisa sussegue ope iuris la responsabilità solidale), pregiudica gravemente l’Amministrazione locale, soprattutto poiché giammai esercitata dall’entrata in vigore della legge istitutiva della TARI.
Onde interrompere i termini decadenziali dell’azione accertativa ed esecutiva nei confronti dei responsabili solidali della indicata obbligazione tributaria (TARSU/TARI), urgeva implementare, e ciò non è avvenuto per inerzia, negligenza, colpa della Pubblica Amministrazione locale, le liste di carico dei contribuenti morosi, sia ordinarie che supplettive, e/o i ruoli coattivi già approntati dall’Amministrazione Locale nell’ultimo quinquennio, all’uopo integrandole con l’indicazione del /dei responsabili solidali dell’ obbligazione tributaria.
E’, altresì notorio che, così come lo stesso Ufficio del Registro nell’eventualità del mancato pagamento dell’imposta di registro spicchi più di un avviso di accertamento in considerazione della previsione della responsabilità solidale al pagamento dell’imposta di registro, seguendo, nell’ipotesi di persistenza della morosità, l’emissione di più di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione già Equitalia Spa, alla stessa stregua l’Amministrazione Locale per il tramite dei propri dirigenti, funzionari e/o per il tramite della società che supporta la stessa amministrazione, avrebbe dovuto implementare le liste di carico ordinarie e supplettive dei contribuenti morosi e/o dei ruoli coattivi TARSU/TARI di modo da consentire l’esercizio dell’azione anche nei confronti dei responsabili solidali dell’obbligazione tributaria.
L’indicata ed omessa condotta, per evidente negligenza, colpa, avrebbe consentito all’Amministrazione Locale la perfetta adesione alle norme di cui al combinato disposto ex art. 3 D.Lgs n. 507/93, L. 27-12-2013 n. 147, art. 1292 del c.c., nonché, al medesimo art. 7 del regolamento comunale TARI, intitolato SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO: “la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte CON VINCOLO DI SOLIDARIETA’ TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. DETTO VINCOLO OPERA IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO, SIA ESSO QUELLO DELL’ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO”.
Ancora, l’indicata ed omessa condotta, per evidente negligenza, colpa, avrebbe consentito all’Amministrazione Locale di evitare il potenziale danno erariale collegato al mancato esercizio dell’azione nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili al pagamento dell’obbligazione tributaria. L’art. 63 del D. n. 507/93 recita testualmente “coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art 62, CON VINCOLO DI SOLIDARIETA’ TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE O TRA COLORO CHE USANO IN COMUNE I LOCALI E LE AREE STESSE”. Analizzando ai fini TARSU/TARI la ripartizione delle utenze domestiche insistenti sul territorio locale DI BITONTO su una platea di quasi 20.000 nuclei familiari, appena 4.000 nuclei circa si sottrarrebbero, nelle ipotesi di morosità, alla previsione di cui al combinato disposto ex art. 3 D.Lgs n. 507/93, L. 27-12-2013 n. 147, art. 1292 del c.c., nonché ex art. 7 del regolamento comunale TARI. Orbene, considerando verosimile una ipotesi di pagamenti spontanei dell’indicata obbligazione tributaria prossima o pari al 60-65% del monte totale delle liste di carico TARI, l’Amministrazione ha preferito abdicare l’esercizio dell’azione di responsabilità solidale sussidiaria nei confronti di circa 5.500 contribuenti morosi che per la durata delle due Amministrazioni Abbaticchio oltre che l’attuale Amministrazione Ricci avrebbe sviluppato un danno erariale di oltre 10 MLN DI EURO per la sola TARSU/TARI.