Diritto internazionale umanitario. Quell’insieme di regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto armato, proteggono i civili o coloro che non prendono più parte alle ostilità, e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra. Già, perché non è vero che in guerra tutto è lecito. Concetti sviluppatisi già dall’800, per sanzionare i comportamenti degli Stati e degli eserciti nel caso in cui siano responsabili di crimini di guerra e contro l’umanità. Già Rousseau, nel 1792, ne “Il contratto sociale”, sosteneva infatti che “poiché il fine della guerra è la distruzione dello Stato nemico, si ha il diritto di ucciderne i difensori fin tanto che hanno le armi in pugno; ma non appena le depongono e si arrendono, cessano di essere nemici o strumenti del nemico, ridiventano semplici uomini, e non si ha più alcun diritto sulla loro vita”.
Il diritto internazionale, dunque, pone vincoli alla condotta delle parti in guerra, per evitare ai civili evitabili sofferenze.
Di tutto questo si è parlato in un incontro di riflessione tenuto dal giornalista Maurizio Loragno, direttore dello storico mensile “Da Bitonto”, che ha spiegato i principi basilari del diritto umanitario e del diritto bellico.
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” recita l’articolo 11 della Costituzione italiana, “una delle più belle costituzioni esistenti” secondo Loragno.
Articolo in linea con la Carta delle Nazioni Unite, che impone la risoluzione delle controversie in modo pacifico e consente la forza nei soli casi di legittima difesa, personale o collettiva, o intervento umanitario.
“Un importante contributo nello sviluppo del diritto umanitario fu dato da Henry Dunant, imprenditore svizzero che, sconvolto dall’esperienza della battaglia di Solferino e dal fatto che nessuno soccorresse i soldati feriti fonderà, in seguito, la Croce Rossa” ha ricordato Loragno durante la sua relazione, illustrando i principi fondamentali del diritto bellico che disciplinano le regole di ingaggio e la scelta di un obiettivo, sia esso una cosa (edificio, infrastruttura) o una persona, che deve essere combattente legittimo. Essi sono necessità militare, principio di distinzione, proporzionalità, obbligo di precauzione. “Prima di impegnarsi in un intervento è inoltre necessario sapere se si tratta di conflitto armato internazionale, non internazionale o disordini interni”.
“Per difendere i diritti dell’uomo e sanzionare genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, dal 2010, l’aggressione, è nata, da un accordo stipulato nel 1998, la Corte Penale Internazionale – ha spiegato il relatore – Il primo esempio di tribunale internazionale fu istituito a Norimberga, per giudicare i crimini della Germania nazista. Esso fu seguito dal Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente e, in seguito, da altri tribunali istituiti in Cambogia, Sierra Leone, Rwanda, Ex Jugoslavia, Libano”.