Sostare nelle strisce
blu con il ticket scaduto merita
la multa.
Il comando di Polizia
Municipale di Bitonto chiarisce ogni dubbio.
E a dirlo non sono certo loro – i vigili così tanto
insultati – ma il Codice della Strada e la Corte di Cassazione.
Infatti, la permanenza oltre il tempo pagato un illecito amministrativo e non un mero
adempimento contrattuale: la Cassazione, con sentenza n.16258/2016, depositata
il 3 agosto scorso ha rigettato il ricorso di un automobilista contro la decisione del
tribunale di Chiavari di rigetto dell’opposizione attraverso il verbale emesso
dalla polizia municipale per la violazione dell’art. 8 comma 15 del Codice
della strada per aver sostato con la propria vettura negli spazi delimitati
dalle strisce blu un’ora oltre il tempo stabilito.
Discostandosi nettamente dai pareri del
Ministero delle infrastrutture (da ultimo il n.
2074/2015) con i quali era stato ribadito che la sanzione prevista dall’art. 7
comma 15 Cds scatta soltanto nel caso di omissione dell’acquisto del
biglietto o per violazioni relative alla sosta limitata o
regolamentata, mentre nelle aree di sosta a “tempo indeterminato” lo
sforamento va considerato un inadempimento contrattuale, la sentenza
afferma il contrario: tale infrazione si traduce comunque in un’evasione
tariffaria.
A sostegno di tale decisione i giudici citano anche la
giurisprudenza della Corte dei Conti (n.
888/2012), secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria
da parte dell’ausiliario del traffico nel momento in cui è stata accertata la
sosta del veicolo senza ticket o “con tagliando esposto scaduto per
decorso del tempo di sosta pagato, “configura una ipotesi di danno
erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che
sarebbero derivati dall’applicazione della sanzione per violazione delle norme
che disciplinano la sosta in aree a pagamento”.
Quindi, prestate
attenzione: gli ausiliari del traffico, spesso tacciati di incompetenza,
applicano soltanto la legge…