Picchia la moglie, nel 2015, lasciandola in una pozza di sangue, padre bitontino bipolare e tossicofilo esce dal carcere e, non contento, si accanisce per vendetta intraprendendo azioni giudiziarie, finalizzate a sottrarre i figli affidati esclusivamente alla moglie, chiedendo al Tribunale che piuttosto vengano affidati ai servizi sociali. Il Tribunale di Bari lo ammonisce e lo condanna a rifondere le spese di giudizio in favore della moglie.
Un’odissea giudiziaria sfiancante e del tutto deleteria mossa dal padre ai danni dei piccoli dal 2017 ad oggi, finalmente conclusasi in nome del bene e della serenità di questi ultimi, difesi dall’Avv. Romina Centrone sia nel civile che nel penale. Il Tribunale civile di Bari, sulla base delle indagini difensive condotte dall’Avv. Romina Centrone, documentate attraverso allegati probatori alle memorie difensive, nonché grazie al lavoro svolto dai Servizi Sociali di Bitonto, i quali hanno accuratamente verbalizzato le dichiarazioni dei minori, ha accertato che la madre ha sempre tentato di proteggere con ammirevole cura e dedizione i piccoli dal padre socialmente pericoloso, instabile psicologicamente e che, in svariate occasioni, ha messo a repentaglio la vita della moglie e dei figli, usando violenza nei loro riguardi e, per questo, scontando pena detentiva.
Invero, il marito si presentava ripetutamente presso l’esercizio commerciale gestito dalla moglie minacciandola in ogni occasione, dicendo “ritorniamo insieme o ti ammazzo davanti ai bambini, stai attenta se ti trovo per strada ti uccido, dei tuoi familiari non ho paura”; molestava la stessa con appostamenti e pedinamenti in occasione dei quali la inseguiva, intimandole di fermarsi con epiteti violenti ed offensivi, si attaccava allo sportello dell’autovettura della persona offesa, tentando di aprirlo con la forza. Aggrediva la moglie con calci e pugni, dopo averla afferrata per il collo e scaraventata per terra, cagionava alla stessa le seguenti lesioni: “trauma craniofacciale – distorsione rachide cervicale – contusione ginocchio destro – escoriazioni multiple al collo – escoriazioni regione frontale e cuoio capelluto a destra – stato ansioso reattivo, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della coniuge dinanzi ai bambini.
Con sentenza depositata in data 08.03.2019, Il Tribunale Penale di Bari dichiarava “il marito colpevole dei delitti ascrittigli al capo 1 e 2 e per l’effetto, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere”.
Il marito era già in cura presso il Centro Salute Mentale di Bitonto dal 1997 per disturbo bipolare con grave turbe del comportamento in paziente tossicofilo, asociale.
Con provvedimento di affido esclusivo alla madre emesso dal Tribunale civile di Bari del 15.01.2020, i figli minori hanno ritrovato nella tranquillità della famiglia materna la serenità e l’equilibrio puntualmente minati dall’instabilità e pericolosità sociale del padre.
Non soddisfatto del male già inferto alla coniuge ed ai minori, il marito, una volta uscito dal carcere, al solo fine di vendicarsi della moglie e senza considerare minimamente il bene dei bambini, ha intrapreso azioni giudiziarie volte a sottrarre i figli alla madre, accusandola di ostruzionismo nei confronti della figura paterna. Lo stesso chiedeva di “revocare l’affidamento dei figli minori alla madre e disporre l’affidamento degli stessi minori ai Servizi Sociali del Comune di Bitonto”. Ovvero, pur di toglierli alla madre, era contento di vederli affidati al Comune!
Il marito inoltre non ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento ordinario/straordinario, in favore dei figli dalla separazione ad oggi.
Intanto, i figli minori, ascoltati dai Servizi Sociali del Comune di Bitonto hanno ricordato la figura paterna con profondo dolore, affermando di non volerlo frequentare giacché avevano assistito troppe volte a scene di violenza invereconde sia nei confronti della madre, sia nei loro e sia ad atti di autolesionismo paterno.
Si costituiva in giudizio la moglie con memoria difensiva a firma dell’Avv. Romina Centrone, la quale adduceva che “Se la controparte – attraverso le proprie richieste conclusive ed il proprio assunto narrativo – ritiene che il ruolo dei servizi sociali e di rimando del Giudice della famiglia debba essere quello di assecondare i vezzi di un padre, calpestando il volere dei bambini ed i diritti di serenità dei minori, chiedendo al Tribunale di sorvolare su tutte le problematiche di cui questi è comprovatamente affetto nonché sulle sentenze di condanna per violenza endofamiliare, soltanto per infliggere un’ulteriore vendetta alla ex moglie ed ai figli, allora è evidente che controparte non abbia ben chiaro quali siano i principi cardine del processo in materia di famiglia laddove è preminente l’interesse ed il benessere dei minori. La pronuncia dell’Ill.mo Tribunale nel merito, qualora dovesse essere favorevole a simili richieste avanzate da controparte, costituirebbe una duplice violazione sia nei confronti di una madre amorevole e premurosa sia nei confronti dei figli minori che meritano di essere tutelati dal sistema giudiziario italiano non già sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Instanbul bensì per scrupolo, coscienza e dignità umana (troppo spesso calpestata nel caso di specie)”.
A fronte di tali risultanze, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 27.10.2022, ha ritenuto opportuno nell’interesse dei minori sospendere, allo stato, gli incontri dei figli con il padre, tenuto conto dal fermo e motivato rifiuti dei medesimi. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il rifiuto della minore nei confronti del padre riconducibile alla sua volontà e non a plagio della madre giustifica la mancata applicazione delle misure previste dall’art 709-ter c.p.c.” (Cass. Civ. n. 27207/2019). Ha stabilito, altresì, che i Servizi Sociali e il Consultorio forniscano supporto psicologico ai minori affinché gli stessi possano rielaborare i vissuti dolorosi e superare gradualmente le criticità relazionali con il padre. Del pari, è consigliabile che il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di recuperare la relazione con i figli.
Pertanto, le domande del padre sono state tutte rigettate e quest’ultimo condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della moglie.