DI FRANCESCO RUTIGLIANO
La riapertura delle scuole è alimentata, tra l’altro, dalle polemiche dei presidi sulla propria responsabilità penale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in quanto il Covid-19 in base all’articolo 42 del decreto-legge 18/2020 è equiparato a un infortunio sul lavoro. Chiedono al Governo di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici, atteso che tale responsabilità sembrerebbe eccessiva in quanto la scuola si trova in una posizione delicata, proprio in relazione al tipo d’utenza che la frequenta, oltre al fatto che sarebbe materialmente impossibile riuscire a tenere sotto controllo tutti i fenomeni che possono verificarsi in una realtà lavorativa complessa, aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria. Rispetto a situazioni lavorative in cui ci sono esclusivamente persone adulte, gestire la prevenzione e la sicurezza in un luogo con predominanza di minori richiede particolari sensibilità, in grado di percepire con maggior cognizione di causa l’eventuale pericolosità delle situazioni e dei comportamenti. Per contro, da parte degli insegnanti e, in generale, da parte di tutto il personale che vive ogni giorno all’interno della scuola, vi è una maggiore attenzione ai movimenti posti in essere dagli allievi nelle loro diverse età.
Sulla questione è intervenuta la nota del Capo dipartimento del Ministero, Marco Bruschi, il quale ha evidenziato che “L’adozione delle specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati tra il Governo e i sindacati, nonché nei protocolli e linee guida adottati per le istituzioni scolastiche, assolve i dirigenti scolastici da ogni responsabilità penale e civile”. Secondo il Ministero “diffuse voci che, pur prive di fondamento, hanno alimentato in maniera ingiustificata i timori in merito alla responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza specifica in ordine all’emergenza epidemiologica“. Lo stesso Ministero sottolinea che i timori dei dirigenti scolastici sono ingiustificati, in quanto “il quadro delle norme è chiaro“. “L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta di fatto una garanzia rispetto a qualsivoglia diffida”. Inoltre, sulla responsabilità penale, è intervenuta anche la ministra Azzolina in un’intervista al Tg1, secondo cui: “I presidi non devono avere timore. Il parlamento e il Governo hanno lavorato a norme di sicurezza che permettono di evitare di avere dei rischi sulla responsabilità penale e civile, laddove ci fossero contagi sul luogo di lavoro“.
È assolutamente accomodante e liberatorio ritenere che “il quadro delle norme è chiaro“. “L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta di fatto una garanzia rispetto a qualsivoglia diffida”. Evidentemente si è trascurato che, al dirigente scolastico, per quanto affiancato da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e da un medico competente, spetta far osservare e porre in essere una serie di accortezze sanitarie per prevenire il contagio. Ai dirigenti scolastici si chiede il possesso e l’esercizio quotidiano di competenze che spaziano dalla logistica all’elettrotecnica, dalla tossicologia alla virologia, dall’acustica alla radioattività e che possa essere condannato in caso di infortunio derivante da un numero di cause così differenziate. D’altronde, ai presidi spetterà fornire indicazioni alle operazioni di entrata e di uscita degli alunni facendo sì che tra i banchi venga rispettata la distanza di sicurezza, in pari termini come l’accesso ai servizi igienici dell’istituto scolastico con le dovute attenzioni anche per gli studenti diversamente abili. Tale responsabilità, come già evidenziato, è assimilabile agli infortuni subiti dagli studenti, poiché l’omessa valutazione di un rischio esistente rappresenta un addebito di responsabilità per il dirigente scolastico. Da un punto di vista giuridico la mancanza delle suddette precauzioni minime che dovranno essere osservate dai dirigenti scolastici è riconducibile nell’alveo della culpa in vigilando degli stessi, oltre al fatto che gli insegnanti sono responsabili ai sensi dell’articolo 2048 Codice Civile dei danni cagionati ai loro alunni durante la fascia oraria di propria sorveglianza sugli allievi. Pertanto, l’inosservanza delle regole di prevenzione e sicurezza da contagio CoVid-19 all’interno dei locali scolastici determina una responsabilità diretta dei dirigenti scolastici, quest’ultimi chiamati a valutare tutti i rischi per il personale docente e non docente e, soprattutto, per gli studenti attraverso adeguate misure di protezione per evitare la diffusione del Coronavirus nelle classi. Ne consegue che, secondo tale prospettiva, il principio di diritto sorretto in seno anche dal costante orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. IV pen., 12 settembre 2019, n. 37766; Cass., sez. III pen., 17 maggio 2001, n. 23012) si qualifica come posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola. Invero, tale circostanza si configura diversamente a seconda dell’età e del grado di maturazione degli alunni, ma anche dei compiti specifici di ciascun personale docente e amministrativo all’interno dell’istituto, in virtù dell’esistenza dell’obbligo di vigilanza nei confronti degli allievi, al fine di evitare che quest’ultimi possono recare danni a terzi o a sé stessi. Quindi, tra i doveri del dirigente scolastico rientrano, altresì, l’individuazione di prevedibili fonti di rischio o situazioni di pericolo per gli studenti che devono essere messi in sicurezza. Secondo tale impostazione, il dirigente scolastico assume le vesti di un datore di lavoro singolare, in quanto oltre a non essere proprietario dei locali scolastici è anche privo dei poteri di spesa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Oltretutto, non mancheranno le difficoltà insite a livello organizzativo, in quanto il dirigente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare i docenti e il personale amministrativo (in qualità di lavoratori) unitamente agli studenti, i quali usufruiscono del servizio scolastico. In tale prospettiva, per paradosso, docenti e dirigenti scolastici potrebbero essere responsabili persino di un eventuale contagio del loro studente rischiando, così, di diventare dei veri e propri controllori piuttosto che preoccuparsi dell’andamento scolastico dell’allievo e dell’osservanza del piano didattico programmato ad inizio anno.
Sul tema della responsabilità civile e penale è utile richiamare il comunicato dell’INAIL del 15 maggio secondo cui “Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”. In particolare, l’INAIL ha precisato che “In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”. La questione riguarda direttamente anche i dirigenti scolastici, in quanto datori di lavoro (D.M. n.292/1996) e assoggettati agli obblighi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro secondo il decreto legislativo n. 81/2008. Il comunicato, riguardo alle condizioni per individuare eventuali responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortuni/danni conseguenti al contagio, precisa che “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. Si ritiene, quindi, che l’attenzione dell’INAIL sulla responsabilità civile e penale è finalizzata a voler sottolineare la difficoltà in concreto di configurare le stesse responsabilità in capo ai presidi. La richiesta di uno “scudo penale” sembrerebbe altamente conciliabile con le diverse responsabilità cui saranno sottoposti i presidi con l’apertura delle scuole. La giusta occasione per poter affrontare ed inserire come emendamento lo scudo penale è il decreto legge n. 104 del 14 agosto con cui si dovranno chiarire e definire le responsabilità del dirigente scolastico nel momento in cui non può ottemperare alle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico.