DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Nel giro di pochi giorni la scuola è stata oggetto di continue modifiche organizzative. I dirigenti scolastici, il personale docente, gli alunni e i genitori, si sono trovati ad affrontare un sistema scolastico volubile. Le scuole per poter far partire in presenza la didattica hanno fatto di tutto, mettendo in atto un enorme impegno oltre ad aver fatto sacrifici per adeguarsi alle misure di prevenzione indicate nei protocolli di sicurezza.
Mentre, dopo appena un mese dall’inizio dell’anno scolastico, i contagi hanno avuto la meglio e sono aumentati in maniera esponenziale.
Ed è proprio in considerazione di questo aumento dei contagi che bisognerebbe trovare la giustificazione della decisione del Governatore Emiliano, avvenuta con ordinanza 407 del 28 ottobre, a sospendere tutte le attività didattiche ad eccezione della scuola dell’infanzia e…… sino al 24 novembre. A distanza di pochi giorni è sopravvenuto il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticita? nelle Regioni del Paese, e in considerazione che la Puglia risulta destinataria delle piu? stringenti misure, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravita? di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre.
Se vogliamo, quindi, l’ordinanza di Emiliano ha giocato d’anticipo rispetto al decreto governativo che ha collocato la Puglia ad un livello alto di rischiosità. Tale ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR Puglia, Bari e Lecce, con una decisione contrastante fra le due sedi: Lecce ha ritenuto legittima l’Ordinanza, mentre Bari ha sospeso la stessa ordinanza. “Una drammatica contraddizione che ha messo in contrapposizione due sezioni dello stesso Tar Puglia visto che la sezione di Bari ha sospeso la mia ordinanza e quella di Lecce ne ha confermato la legittimità”, così ha commentato il Governatore Emiliano in un post sulla sua pagina FB.
Di tanto appare evidente che i giudici amministrativi pugliesi hanno avuto vedute diverse. La Sezione di Lecce, nella ponderazione dei due diritti (salute e istruzione) ha ritenuto far prevalere quello alla salute.
Nello specifico, si legge nell’ordinanza “Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessita? – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacita? di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus”. Mentre, analizzando le motivazioni rese dal Presidente della terza sezione del TAR Puglia (Sede di Bari) che ha sospeso l’ordinanza 407 del 28 ottobre, si evince al punto 2 che il giudice “dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione”.
Inoltre, si evince che la sospensione non è derivata dalla illegittimità della stessa ordinanza bensì a causa della “carenza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD” che “si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”.
Pertanto, da tale motivazione dedotta dal TAR Puglia, si scorge un evidente fallimento del sistema scolastico pugliese nell’attivare la DaD di cui non dovremmo esserne fieri. Quindi, per la sede di Bari del TAR Puglia ha prevalso il diritto all’istruzione su quello alla salute, non in quanto tale, ma per una carenza del sistema scolastico pugliese ad attivare la DaD. È del tutto evidente ed implicito che, laddove vi fosse stato un sistema scolastico efficiente, anche il TAR Puglia Bari avrebbe respinto il ricorso.
Ma questa inadeguatezza del sistema scolastico pugliese a chi sarebbe da attribuirsi? In base alla nuova ordinanza 413 del 6 novembre emessa dal Presidente Emiliano, “Gli aspetti evidenziati dal TAR circa l’inadeguatezza del sistema scolastico pugliese costituiscono elementi obbiettivi mai resi noti dal Ministero dell’Istruzione, da ritenersi pertanto unico responsabile dell’omesso aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati durante l’estate per affrontare una recrudescenza dell’epidemia”.
Quindi, per il Governatore Emiliano il mancato aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario è da attribuirsi al Ministero dell’Istruzione. Ma sul punto, non è tanto il mancato aggiornamento tecnologico, che ha pure la sua importanza, si deve evidenziare un aspetto “colorito” che è stato trascurato. Aver adottato la DaD per la scuola elementare e di primo grado, ha significato impegnare i genitori lavoratori a restare a casa per aiutare i propri figli con l’utilizzo della tecnologia, oltre al fatto che essendo minori non possono essere lasciati soli e né tanto meno tale impegno dei genitori sarebbe compatibile con il lavoro.
Difatti, non è pensabile che i genitori debbano ricostruire l’ambiente e la giornata educativa della scuola in ambito domestico. Al contempo non è praticabile da parte dei genitori delegare la gestione dei propri figli minorenni all’insegnante per il tempo del collegamento in video, aspettandosi un mero intrattenimento a distanza. Mentre, con la didattica in presenza, per i genitori che lavorano questo problema non sussisterebbe in quanto i figli restano a scuola l’intera mattinata e viene meno, quindi, anche la difficoltà delle carenze tecnologiche che ciascuna famiglia potrebbe avere.
Con la nuova ordinanza 413, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, alla stregua delle ultime informative e dell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese, aggiornato al 4 novembre, viene data la “prevalenza al diritto alla salute disponendo per il primo ciclo di istruzione la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, per le famiglie che lo richiedano, garantendo il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni, in luogo dell’attività in presenza. Ove tale collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto deve ricercare ogni altra modalità utile che consenta comunque a didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta senza alcun pregiudizio del diritto allo studio o del profitto dello studente”.
Contestualmente viene ribadita che “tale preminente esigenza debba essere contemperata con il diritto allo studio, come stabilito dalle disposizioni del sopravvenuto dpcm 3 novembre 2020 – che prevede la didattica in presenza per le scuole elementari e medie – adottando disposizioni che garantiscano la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, alle famiglie che ne facciano richiesta per i propri figli, in applicazione del principio di precauzione, adeguatezza e proporzionalità; fermo restando il 100 per cento delle attività di didattica digitale integrata per le scuole secondarie di secondo grado nei modi e nei termini specificati dal medesimo dpcm 3 novembre 2020”. A prescindere dal contenuto della nuova ordinanza 413 di Emiliano, è importante capire quello che hanno detto i giudici amministrativi pugliesi.
Disquisendo sulla nuova ordinanza 413 si deve evidenziare il mancato riscontro della stessa rispetto alla motivazione espressa nell’ordinanza del TAR Puglia – Bari – laddove questi dice espressamente che la DaD non si può fare per la “inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD”.
Allora, perché insistere con la DaD, seppur a richiesta delle famiglie, sapendo che le scuole pugliesi sono inadeguate per tale servizio? Anche perché questa “inadeguatezza del sistema scolastico ad attivare la DaD” non sia stata colmata nel giro di pochi giorni. È evidente che tale inadeguatezza sussiste e sussisterà, sino a quando il Ministero non adotterà nuovi provvedimenti e nuovi interventi in materia.
Ne consegue che è del tutto inverosimile scaricare sui dirigenti scolastici una inefficienza del sistema scolastico pugliese sostenendo che gli stessi istituti scolastici dovranno: “ove tale collegamento non possa essere garantito immediatamente”, attivarsi per la ricerca di “ogni altra modalità utile che consenta comunque a didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta senza alcun pregiudizio del diritto allo studio o del profitto dello studente”.
È troppo accomodante ritenere che: “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza… Per tale motivo ho disposto, con ordinanza, che le scuole pugliesi si attrezzino immediatamente per effettuare la Dad per motivi di salute pubblica e consentano a tutte le famiglie che la richiedano di ottenerla.”, così come ha scritto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulla sua pagina facebook a commento della ordinanza num. 413 emanata.
Un altro fattore negativo che si andrebbe ad evidenziare è una disparità di attuazione della didattica per la stessa classe. Ammettendo che in una classe elementare o di primo grado, alcuni genitori scelgono di far fare la DaD ed altri la didattica in presenza. A parte la difficoltà oggettiva che si riscontrerebbe, così come evidenziato innanzi, quello che verrebbe meno in questo modo è una disparità degli ambienti di vita, di relazione e di apprendimento.
I servizi educativi e le scuole primarie e primo grado rappresentano per i bambini/ragazzi l’ambiente di vita pubblica. È uno spazio di relazioni multiple, da vivere ed esplorare, da conoscere e condividere con altri, in cui vigono regole e prassi diverse da quelle domestiche. La scuola primaria e inferiore di 1 grado rappresenta uno spazio che consente di incontrare l’altro, ma anche di sviluppare le proprie autonomie personali, di mettere in comune oggetti, materiali, esperienze, di riflettere per dare significato ai vissuti, di promuovere il senso di appartenenza ad una comunità.
Con la precedente ordinanza 407 di Emiliano, i bambini/ragazzi si sono ritrovati ad affrontare nuovamente quella situazione già vissuta durante il lockdown totale, chiusi nelle proprie case a trascorrere le proprie giornate con un numero limitato di adulti e, nel caso di figli unici, senza contatti con i pari. Percependo le vite quotidiane di bambini, genitori e personale educativo in questo tempo, nonché la pluralità delle situazioni e dei luoghi, ci si rende conto che è necessario interpretare in una luce diversa il senso dell’esperienza dei bambini nelle scuole.
Questa prospettiva va ricercata nella presa d’atto di un cambiamento profondo da cogliere e da vivere, cui richiede una rinegoziazione del rapporto educativo a causa dell’emergenza COVID-19, nella piena consapevolezza del bilanciamento tra il diritto alla salute e quello all’istruzione, in cui quest’ultimo per avere la sua prevalenza dev’essere supportato da concreta attuazione.