DI FRANCESCO RUTIGLIANO
L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, rubricato come “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”, stabilisce che il “genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”. Mentre, “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici…”. Tale “beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020”.
Dalla norma si evince che per usufruire del beneficio del lavoro agile ovvero del congedo straordinario, innanzitutto, il contatto deve essersi verificato all’interno del plesso scolastico e la quarantena del figlio deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente. A questo punto il genitore, che deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, può richiedere o di usufruire del lavoro agile ovvero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di un congedo indennizzato con il 50 per cento della retribuzione. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Perciò il genitore è tenuto ad informare tempestivamente l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo. Inoltre, i figli devono avere una età inferiore a 14 anni e devono essere conviventi. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo. Tale beneficio del congedo viene meno col compimento del 14° anno di età.
Ciò evidenziato, rimane da capire chi sono i lavoratori beneficiari. Orbene, la maggior parte dell’impianto normativo lascia intendere che sia il lavoratore privato il vero destinatario della norma, ma in realtà il settimo e nono comma dell’art. 5 del decreto legge lascia intendere chiaramente che la norma è destinata anche al lavoratore pubblico, ed in particolar modo al personale scolastico. Tanto si evince dal fatto che la norma stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” e contestualmente al settimo comma stabilisce che “Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche..”. E’ palesemente evidente che la norma, riguardo al lavoratore pubblico, ha come principale destinatario il personale scolastico, diversamente non potrebbe essere. Anche perché nel D.L. di agosto sono previsti 1,5 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale che usufruisce di congedo straordinario per motivi connessi alla quarantena dei propri figli.