DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Il Tar Piemonte, decreto presidenziale 446/2020 del 17/9/2020, ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, del decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n.95 del 9/9/2020 con cui il governatore Alberto Cirio impone alle scuole piemontesi di verificare la temperatura degli studenti all’inizio delle attività didattiche. Sul punto già il presidente della Federazione nazionale dei medici e odontoiatri, dott. Filippo Anelli, ebbe già a dire il suo parere secondo cui “devono essere le scuole a fornirsi di termoscanner per misurare la temperatura”.
L’Ordinanza di rigetto è ampiamente motivata, con un discorso logico-giuridico alquanto condiviso e sorretto da fondatezza. Insomma, le scuole piemontesi continueranno dunque a misurare la febbre agli studenti, almeno fino al 14 ottobre, quando la causa sarà discussa in Camera di Consiglio che potrà condividere la decisione emessa inaudita altera parte del Presidente del TAR Piemonte ovvero capovolgere la stessa decisione accogliendo il ricorso del Governo.
In base alle indicazioni normative, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti e’ necessario prevedere un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico, il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola, la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti e la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante(PLS o MMG) per le operativita’ connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
Il TAR Piemonte pone in evidenza la circostanza che “…le suddette fonti statali non disciplinano né le modalità attraverso le quali deve avvenire tale coinvolgimento delle famiglie nella misurazione della temperatura corporea degli studenti, né le modalità di controllo (da parte delle istituzioni scolastiche) dell’effettivo avvenuto adempimento di tale obbligo di misurazione preventiva da parte delle famiglie prima dell’invio a scuola dei bambini studenti. Tali concrete modalità operative – giusta l’art. 1 comma 6, lett. r), del d.P.C.M. 7.8.2020 (come modificato sempre dal dPCM 7.9.2020) sono devolute alle stesse “istituzioni scolastiche, (che) continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonchè al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanita’ di cui all’allegato 21”. Inoltre, sostiene il TAR, che il decreto del Presidente della Giunta regionale, oggetto del gravame, “non si pone in contrasto con la sopra richiamata disciplina statale” e né tanto “il decreto presidenziale regionale impugnato non trasferisce l’incombenza e la responsabilità della misurazione della temperatura sugli istituti scolastici e non sovverte l’impianto del d.P.C.M”. Difatti, si apprende dalla disamina dell’Ordinanza che la “Regione Piemonte si è limitata a dettare disposizioni che assicurano l’effettivo adempimento di tale obbligo, responsabilizzando le famiglie stesse (che devono rendere al riguardo un’apposita autocertificazione, con le connesse responsabilità giuridiche di vario genere) e prevedendo che, in caso di mancata autocertificazione, la temperatura corporea sia comunque misurata prima dell’inizio dell’attività didattica per evitare che studenti ammalati possano contagiare altre persone (che frequentano vario titolo gli ambienti scolastici).
Invero, secondo il TAR, “…il provvedimento regionale impugnato integra e non sovverte il contenuto della disciplina statale in quanto i predetti d.P.C.M. non prevedono alcuna forma di controllo dell’effettivo avvenuto adempimento, da parte delle famiglie, dell’obbligo di misurare la temperatura corporea”. Ma il punto su cui il TAR si sofferma è che “il decreto impugnato non prescrive la verifica della misurazione della temperatura prima dell’ingresso a scuola, bensì prima dell’inizio dell’attività didattica e ciò per lasciare ai dirigenti scolastici la scelta organizzativa più appropriata al fine di evitare potenziali assembramenti (ne consegue che i dirigenti scolastici potrebbero effettuare la suddetta verifica anche in aula subito dopo che gli studenti abbiano raggiunto le loro postazioni e prima che tolgano la mascherine)” nonché la circostanza che “il decreto presidenziale regionale impugnato non è stato emanato a norma dell’art. 3 del d.l. n. 19/2020, bensì – come si legge nella parte dispositiva (dove si ordina che nel territorio regionale si adottino le seguenti misure”) – “ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Contestualmente il TAR pone l’accento anche sull’aumento dei casi di positività in Piemonte giustificando per tali motivi l’adozione di provvedimenti straordinari del caso.
È evidente, quindi, che la decisione di respingere la sospensiva, si basa sul fatto che l’ordinanza regionale non sovverte quanto stabilito dallo Stato, ma lo integra.
“Un provvedimento – sottolinea il Presidente della regione Piemonte – che punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini, introducendo un livello di controllo in più per tutelare la salute di bambini e ragazzi, del personale scolastico e dei nonni”.
Nell’attendere con serenità e rispetto il giudizio definitivo, resta l’amaro in bocca per aver cambiato le regole in corsa e, quindi, non rispettoso nei confronti di scuole e famiglie che si sono a lungo preparate per questa ripartenza, ma nel contempo è prevalso il diritto da parte delle regioni di emettere provvedimenti straordinari in materia di igiene e sanità pubblica.