DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Il tema della sorveglianza sanitaria costituisce uno degli aspetti maggiormente innovati dal decreto legislativo n.81/2008. In base all’art. 2, comma1, lettera m), la sorveglianza sanitaria è intesa come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Pertanto, è una misura di prevenzione di natura generale che ha lo scopo di verificare le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti imputabili all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione a livello individuale.
L’attuale emergenza epidemiologica e la necessità di contrastare la diffusione del COVID-19 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) hanno posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi. Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus COVID-19. A disporlo è l’art.83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro. Nello specifico l’art. 83 del citato Decreto Legge stabilisce che “in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.” Pertanto, la sorveglianza sanitaria qui prevista è intesa come “straordinaria” (quindi non ordinaria), in relazione al rischio di contagio da virus COVID-19, e non è assimilabile a quella prevista dal D.Lgs 81/08.
In questo contesto assume rilevanza specifica il tema della persona “fragile” e quindi del “lavoratore fragile” la cui definizione oltre a quella data dalla Legge 27/2020, che ne dispone la possibile tutela previdenziale, discende anche da quanto indicato nel protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso e inserito nel DPCM del successivo 26 aprile e si ricollega al disposto del precedente DPCM dell’8/03/2020, che raccomandava “a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale” (art. 3 co 1 lett. b). In tale contesto assumono rilevanza anche l’età e la comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità come condizione di fragilità. Pertanto, la sorveglianza sanitaria straordinaria è rivolta a valutare eventuali condizioni di fragilità connesse all’età e gruppi di vulnerabilità, a seguito della quale il medico competente valuta l’esistenza di eventuali limitazioni/esigenze di adattamento nella mansione svolta ai fini della tutela rispetto al rischio COVID.
In linea generale la sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, d.lgs n. 81/2008). In caso contrario, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, il datore di lavoro può assolvere all’obbligo legale richiedendo la sorveglianza eccezionale all’Inail che vi provvederà con i propri medici del lavoro. Sul punto, il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo a dei quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione, ha chiarito che “la tutela dei “lavoratori fragili” si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (attualmente in corso di conversione in Legge), assicurata dal datore d lavoro ed effettuata dal “medico competente” ove presente; in assenza del medico competente, il datore di lavoro potrà nominarne uno ad hoc per il solo periodo emergenziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro”.
Pare che alcuni istituti scolastici stanno avviando una sorta di filtro, chiedendo ai propri dipendenti di formalizzare la loro “fragilità” o meno e lasciando al medico competente ogni decisione in merito. In ogni caso occorre puntualizzare che il medico competente può solo “segnalare” e “raccomandare” ma che la decisione finale sulle misure di tutela per i singoli lavoratori fragili rimane pur sempre in capo al datore di lavoro, unico soggetto in grado di prendere decisioni riguardanti la sua scuola e l’impiego dei propri dipendenti, anche – e soprattutto – nell’attuale fase di emergenza sanitaria, che certo a oggi non può dirsi ancora conclusa. Insomma, fra il corpo docente sussisterebbe “timidezza” nel rispondere a questo invito di segnalare l’eventuale propria “fragilità” perché non sanno a quali conseguenze porterà questa segnalazione. Sull’argomento neanche l’intervento dell’Inail sarà esauriente, atteso che, all’esito di una visita medica, potranno esprimere parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività di lavoro.
Invero, si deve convenire sul fatto che la valutazione del medico competente deve essere condotta caso per caso esaminando le patologie attuali o pregresse in relazione a quanto disposto dalla normativa ed evidenziato dalle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica, purtroppo non sempre tra loro in sintonia. Difatti, tanto per fare un banale esempio, alcuni articoli pubblicati su autorevoli riviste internazionali hanno messo in evidenza che non sembra confermato un maggior rischio di contrarre forme severe di Covid-19 in pazienti che assumono farmaci immunosoppressori, smentendo così uno dei parametri contemplati nei decreti più volte citati. Si impone perciò di verificare con attenzione la documentazione sanitaria a corredo delle segnalazioni provenienti dai lavoratori, escludendo quelle non pertinenti (o palesemente pretestuose). Il medico competente dovrà concentrarsi e applicare invece una appropriata diligenza per dedicarsi alle situazioni meritevoli di approfondimento, quali ad esempio: patologie gravi e non compensate dalla terapia seguita, comorbilità per malattie croniche importanti, neoplasie in trattamento chemioterapico etc. Per l’esame di questi “attendibili” casi, la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 precisa quanto segue: “… i lavoratori vanno comunque – attraverso adeguata informativa – sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata …”. Si può ritenere che tale disposizione, ossia l’effettuazione di una “visita su richiesta” nei casi più complessi di cui si è detto, rappresenti una ragionevole e condivisibile prassi per giungere a una corretta definizione delle evenienze in esame, sebbene ponga al tempo stesso altri interrogativi, in particolare sulle conclusioni da poter assegnare alla fine di un siffatto controllo sanitario.
Riguardo alle malattie in base alle quali si può sostenere che un lavoratore è da considerarsi “fragile” ai fini della valutazione del rischio Covid-19, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e l’Associazione Nazionale Medici del Lavoro e Competenti ritengono che, a parte lo stato di immunodepressione, le altre comorbilità non risultano compiutamente determinate ed hanno proposto di considerare per la sussistenza della condizione di “fragilità” altre malattie croniche, statisticamente associate ai casi mortali correlati alla malattia Covid-19 finora registrati, e precisamente, patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni; patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori); patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare); diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato); insufficienza renale cronica; insufficienza surrenale cronica; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche); epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’INAIL, a partire dal 1° luglio, ha reso disponibile il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore. L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio. Pertanto, l’Inail assicurerà la sorveglianza sanitaria straordinaria ai lavoratori dipendenti più esposti al rischio Covid-19 o che versano in condizioni di particolare fragilità.
Al fine di concedere le tutele specifiche al personale (docenti e assistenti) in condizione di fragilità perché affetto da patologie che espongono a condizioni di maggior rischio di malattia Covid-19, si ritiene che l’aspetto più importante è quello della individuazione dei lavoratori fragili che potrà avvenire o da parte del medico competente, in base alle informazioni raccolte nell’ambito della sorveglianza sanitaria (ex d.lgs. 81/2008), ovvero da parte del lavoratore stesso attraverso la richiesta di una visita medica straordinaria prevista dal d.lgs. 81/2008. Invero, una volta accertata la condizione di “fragilità”, il medico competente dovrà collaborare con il datore di lavoro nel valutare la probabilità di esposizione al contagio connessa all’attività lavorativa specifica (sulla base della valutazione del rischio e degli elementi clinici in suo possesso). Laddove, a giudizio del medico competente, le due condizioni (fragilità da una parte e probabilità di esposizione al contagio dall’altra) configurassero una minaccia per la salute del lavoratore, il medico competente dovrà segnalare al datore di lavoro la necessità di attuare interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell’orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad esempio separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).