Il sindaco? Ha una indennità lorda di poco meno di 4mila euro.
Il vicesindaco, che ancora non c’è? Il 75 per cento dell’indennità del primo cittadino.
E gli assessori? Il 60 per cento dello stipendio del sindaco. Così come il presidente del Consiglio comunale.
Le cifre sull’effettivo stipendio lordo dell’esecutivo cittadino vengono fuori da una delibera approvata qualche giorno fa, ma che in realtà non fa altro che recepire la legislazione vigente.
E quindi il decreto del ministero dell’Interno n°119 dell’aprile 2000 (“Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica”) , ma tenendo presente anche “le fluttuazioni stagionali della popolazione, la percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché l’ammontare del bilancio di parte corrente”. Nonché l’articolo 82 del Testo unico degli enti locali, che riprende il principio ministeriale.
Entrambi stabiliscono anche che “tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”. Stando a questi principi, dunque, l’indennità mensile di funzione di un sindaco per le città di fascia da 50.001 a 100.000 abitanti è di 4.131,65 euro. La media regionale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate per fasce demografiche, per la Puglia è 0,36. La spesa corrente media regionale pro-capite, per la Puglia, è pari a 376,55 euro.
I conti, allora, sono una diretta conseguenza. Il primo cittadino percepisce una indennità di funzione mensile lorda di 3.904 euro (che diventano poco più di 2mila netti), il vicesindaco si deve “accontentare” di 2.928 euro lordi, mentre gli assessori e il presidente del Consiglio “soltanto” di 2.342 euro al mese. Lordi, naturalmente.
E i consiglieri comunali? Anche qui ci viene in soccorso la legislazione vigente. Sempre l’articolo 82 del Testo unico sugli Enti locali, secondo cui “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco”.