DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) con parere approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020 tenutasi in modalita? telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto, ha espresso le proprie osservazioni sulla bozza dell’ Ordinanza concernente le “Modalita? di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.
Rischio incostituzionalità
Il primo punto affrontato dal CSPI è l’art. 2 della bozza dell’Ordinanza secondo cui la stessa farebbe coincidere l’esame di Stato con la valutazione finale, includendo nella stessa anche la valutazione dell’elaborato del candidato previsto dal decreto legge. Secondo il CSPI “pur nella consapevolezza che l’Ordinanza in esame applichi il dettato del decreto legge sopra richiamato e non ancora convertito in legge, non si ritiene superfluo evidenziare che l’art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legge dispone “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”, in contrasto con l’art. 33, comma 5, della Costituzione che, prescrivendo un esame di Stato per l’ammissione al ciclo successivo di scuola, induce a presumere che lo scrutinio finale e l’esame di stato debbano essere tenuti distinti, alla stregua di quanto prevede l’art. 2 dell’Ordinanza in esame che fa coincidere l’esame di Stato con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, includendo nella stessa anche la valutazione dell’elaborato del candidato previsto dal decreto legge”.
A tal riguardo, già nelle news pubblicate il 12/04/2020, si ebbe ad evidenziare perplessità riguardo alla costituzionalità dell’esame conclusivo del primo ciclo previsto nel decreto legge. In quella circostanza venivano evidenziati dubbi sul rispetto del principio costituzionale sancito nell’articolo 33 secondo cui “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Orbene, il CSPI ha sollevato il contrasto dell’art. 1 della bozza dell’Ordinanza con il principio costituzionale di cui all’art. 33, comma 5, confermando le già perplessità evidenziate nel precedente articolo.
“Il CSPI – continua il parere – valuta opportuna l’introduzione di una presentazione dell’elaborato prodotto dallo studente che formalizza la conclusione di un percorso triennale molto significativo della vita scolastica dell’alunno e il passaggio, rilevante anche sul piano personale e psicologico, al secondo ciclo di istruzione. E? a tal fine auspicabile che le tematiche oggetto dell’elaborato siano concordate dai docenti con l’alunno e assegnate dal consiglio di classe, tenuto conto delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza acquisiti”.
Dubbi sulla tempistica e sulla valutazione dell’elaborato
Lo stesso CSPI evidenzia, inoltre, due criticità nella valutazione finale che sostituisce l’esame di Stato, “relativamente alla tempistica prevista e alla valutazione dell’elaborato”. Secondo il CSPI, “risulta infatti difficile prevedere che l’illustrazione possa concludersi entro il termine delle lezioni, dal momento che essa impegnerebbe per piu? giorni tutti i componenti del consiglio di classe, la maggior parte dei quali titolari di piu? classi, anche terminali o appartenenti a scuole diverse, che proseguono le attivita? di didattica a distanza. Si ritiene pertanto necessario che l’Ordinanza preveda che la presentazione si svolga dopo il termine delle lezioni, entro la data dello scrutinio finale”.
Rispetto alle modalita? e ai criteri di attribuzione del voto finale, il CSPI ritiene che l’Ordinanza non definisca in modo chiaro come, in sede di scrutinio, si debba integrare la valutazione del percorso scolastico triennale con la valutazione dell’elaborato a cui deve essere attribuita una valutazione in decimi (art. 6, comma 1, dell’Ordinanza).
Come del resto, lo stesso CSPI ritiene che l’Ordinanza dia un’indicazione sull’incidenza che l’elaborato avrà sulla valutazione finale la valutazione in decimi attribuita all’elaborato e alla sua presentazione generative delle discipline. In conclusione il CSPI ha espresso parere favorevole, a condizione che l’emananda ordinanza tenga conto delle proposte correttive da apportare al testo.
Orbene, con Ordinanza n.9 del 16/05/2020, il Ministro Azzolina ha definito le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, accogliendo le proposte del CSPI e confermando la coincidenza dello stesso esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Sarebbe curioso conoscere cosa accadrebbe se il decreto legge, in fase di conversione in legge, verrebbe modificato secondo i suggerimenti del CSPI riguardo al contrasto con l’art. 33, comma 5, della Costituzione.