DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Il quadro normativo in tema di adozione dei libri di testo, nel corso del tempo, ha subito numerosi rimaneggiamenti, mai confluiti in una disciplina organica e chiara. All’adozione si è pervenuti attraverso un procedimento amministrativo composto da vari atti formali, alcuni di natura propositiva e/o consultiva (iniziativa del singolo insegnante; proposte dei consigli di classe e di interclasse) altri di tipo decisionale (delibera del collegio docenti), suscettibili di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le regole stabilite dalla legge 241/1990.
Il Ministero dell’Istruzione, con Ordinanza 17 del 22 maggio 2020 ha emanato disposizioni sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. Sono state mantenute le prerogative del collegio dei docenti secondo cui, entro l’11 giugno, per motivi legati all’emergenza COVID-19 che non hanno potuto procedere a nuove scelte adozionali, dopo aver sentito i consigli di interclasse e di classe, lo stesso collegio potrà confermare i testi attualmente in adozione ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. È previsto che le istituzioni scolastiche devono comunicare online i dati adozionali, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 22 giugno 2020. Inoltre, laddove ci sia la presenza di alunni non vedenti o ipovedenti, sarà compito dei dirigenti scolastici di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione in braille dei libri di testo. A tale riguardo va ricordato che il DPCM 30/4/2008, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, co.1, della legge 4/2004, ha sancito le regole tecniche in materia di accessibilità agli strumenti didattici e formativi da parte di alunni disabili, dettando linee guida editoriali per i libri di testo e per l’accessibilità e la fruibilità del software didattico.
Sino al 14 giugno 2020 le sedute degli organi collegiali devono svolgersi con modalità esclusiva in videoconferenza, atteso che il DPCM 17 maggio 2020 ha sospeso le riunioni in presenza degli organi collegiali. Ai fini delle determinazioni assunte in sede collegiale si richiama l’art. 37 del d.lgs. 297/1994 secondo cui per la validità della seduta del collegio dei docenti è prevista la metà più uno dei componenti in carica e per la validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Sul tema dei libri di testo il legislatore ha manifestato un rinnovato interesse, attraverso le previsioni recate da molteplici atti normativi di rango primario. Sin dal Decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, veniva stabilito che i competenti organi dovevano individuare preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedevano ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. Difatti, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, il collegio dei docenti era tenuto ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni online scaricabili da internet o mista. Con successiva legge 169/2008 veniva previsto che i competenti organi scolastici dovevano adottare libri di testo in relazione ai quali l’editore si impegnava a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento. Successivamente , con legge 179/2012, veniva introdotta una novità di rilievo, ossia l’obbligo per il collegio dei docenti di adottare esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 4/2004, o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Mentre, con l’art. 6 della legge 104/2013, modificando la previgente normativa, veniva precisato che “i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico”, nonché l’istituzione dell’illecito disciplinare per il dirigente scolastico laddove dava esecuzione alle delibere del collegio dei docenti che determinavano il superamento dei tetti di spesa.