Un mare di polemiche ha inondato i social oggi, alla pubblicazione di alcune foto di manifesti affissi abusivamente negli spazi destinati alla propaganda elettorale. Il termine della consegna delle liste è stato fissato ad oggi, 13 maggio, e in attesa del verbale di assenso da parte della commissione, le assegnazioni non sono ancora state effettuate e, quindi, non è assolutamente possibile affiggere nessun manifesto. Qualcuno, però, la legge l’ha dimenticata e ha affisso i manifesti in via Larovere, piazza Marconi e via Nenni.
I manifesti in questione riguardano una lista civica che rientra nella coalizione del sindaco uscente Michele Abbaticchio. Che è intervenuto personalmente sulla vicenda, con un post su Facebook: «Chi affigge manifesti a casaccio o deposita cartelli con proclami elettorali su sostegni in legno di fronte alla porta baresana senza alcuna autorizzazione commette due errori. Uno è violare la legge, il secondo è perdere un’occasione per condurre per il proprio movimento una buona campagna elettorale. Ho chiesto al Comando dei vigili di controllare e sanzionare. E sono certo che lo faranno in qualunque caso. Soprattutto su manifesti dove è riportato il mio nome».
La legge che disciplina la campagna elettorale non sfugge: è la numero 212 del 4 aprile ed è lì dal 1956 (con successive modificazioni), citata nel vademecum pubblicato dal Ministero dell’Interno “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, nella sezione dedicata alle “Disposizioni normative” (Capo III, Norme sulla campagna elettorale, articolo 29). In quest’ultima si sottolinea inoltre che “le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile” (Articolo 29, Comma 4).
Secondo la legge del 1956 invece, l’affissione di stampati, giornali murari o altri manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
Questi spazi – tabelloni o riquadri calcolati in base al numero della popolazione – vengono ben definiti e delimitati e ripartiti in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali. Poichè, come abbiamo già detto, il termine della consegna delle liste è stato fissato ad oggi e in attesa del verbale di assenso da parte della commissione, le assegnazioni non sono ancora state effettuate, non è assolutamente possibile affiggere nessun manifesto.
Quindi, chiunque affigge stampati , giornali murari o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 103€ a 1032€ (Articolo 8, Comma 1).
Inoltre, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1032 € (Articolo 6, Comma 2). La stessa pena è comminata a chi distrugge manifesti destinati alla propaganda elettorale e regolarmente affissi.