A scriverci
all’indirizzo rubriche@dabitonto.it, questa settimana, è il sig. Antonio T., proprietario e coltivatore diretto
di un fondo rustico sito in agro di Bitonto, confinante ad altro terreno
agricolo oggetto di compravendita. Mi chiede chiarimenti in ordine al diritto,
a lui spettante, di prelazione agraria.
La questione
consente di trattare le caratteristiche e le problematiche dell’istituto della
prelazione agraria. Il diritto di prelazione, in generale, consiste nel diritto
di essere preferiti rispetto ad altri, nella conclusione di un contratto.
Tornando alla nostra questione specifica, la cosiddetta prelazione agraria,
disciplinata dalla Legge 26 maggio 1965, n. 590, attribuisce il diritto ad
essere preferiti nell’acquisto di un fondo agricolo qualora il proprietario decida
di venderlo. In particolare, il Legislatore ha esteso tale facoltà, attraverso
la Legge 14 agosto 1971, n. 817 al coltivatore del fondo confinante a quello
compravenduto. In generale, l’obiettivo dell’istituto della prelazione agraria
è collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua
opera determina lo sfruttamento del suolo, senza privare il proprietario del
suo diritto, ma condizionandone l’esercizio a beneficio di una determinata
categoria di soggetti. Nello specifico, con l’introduzione della prelazione del
confinante è mutata la funzione dell’istituto giuridico. Infatti, il diritto di
precedenza all’acquisto garantito al confinante mira all’accorpamento dei fondi
agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni, cioè di formare
imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il
profilo tecnico ed economico. Bisogna considerare, come evidenziato da costante
giurisprudenza, che per la titolarità del diritto di prelazione, necessitano al
proprietario confinante, la qualifica di coltivatore diretto, il diritto di
proprietà sul fondo confinante, la contiguità materiale tra il fondo di
proprietà ed il fondo oggetto di compravendita e la mancanza su quest’ultimo di
altri vincoli (per esempio da un contratto di locazione agrario).
Il signor Antonio
T., pertanto, qualora ritenga di essere in possesso di tutti questi requisiti,
a seguito di notifica del contratto preliminare di compravendita di fondo
agricolo intervenuto tra il proprietario del fondo oggetto di compravendita ed
un terzo, potrà esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta
giorni (art. 8 Legge n. 590/1965).
Avv. Michele
Martucci