Dal dott. agronomo Michele Colapinto riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Sono un cittadino bitontino che ha curato il verde pubblico per anni e, nonostante abbia terminato il lavoro a gennaio 2013, è rimasto sempre attento alla tematica ed ha seguito la situazione del verde pubblico cittadino.
Nei mesi scorsi, è stato pubblicato un “Avviso di indagine di mercato finalizzata alla creazione di un elenco di professionisti da cui attingere per la procedura di affidamento dell’incarico (nomina di un professionista esterno per l’incarico di aggiornamento del rilievo e censimento del verde pubblico. Elaborazione del progetto esecutivo e direzioni dell’esecuzione del servizio di manutenzione)”.
Insieme all’avviso era allegato un disciplinare d’incarico professionale.
Il documento sembra strutturato bene, poiché, a mio avviso, ci sono comunque dei punti di non agevole comprensione.
Ne elenco alcuni.
Al punto che riguarda i “Requisiti di ordine generale”, dove si dice che possono partecipare sia i singoli professionisti che i raggruppamenti temporanei, e successivamente si prevede un fatturato globale nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio pari ad almeno 60.000 euro, sarebbe opportuno chiarire come si dovrebbe calcolare questa cifra quando si fa riferimento ad un raggruppamento temporaneo.
Per quel che concerne i requisiti tecnico-professionali, mi chiedo che senso abbia avuto individuare soggetti che abbiano effettuato servizi tecnici afferenti ad una grossa categoria come “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità, foreste”, quando, in realtà, sarebbe bastata una spiccata esperienza nel settore del Verde pubblico.
Ancora. Il termine di esecuzione dell’appalto dovrebbe essere indicato nello schema disciplinare, all’interno del quale, però, non si evince il monte ore che bisognerà espletare, specie quelle riguardanti la presenza del professionista sul cantiere per la direzione dei lavori, dal momento che i riferimenti temporali sono sempre molto generici.
Urge chiarire la eventuale contraddizione che emerge nel confrontare il punto 19 dell’Avviso dal titolo “Subappalto”, che recita: “è consentito nelle forme previste dall’Art.31, C. 8, del D. Lgs 50/2016”, e l’articolo 18 del disciplinare che, viceversa, recita così: “è vietata la cessione del contratto. Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto”.
Passiamo alla procedura di gara.
Tra i cinque o più operatori economici sorteggiati – a proposito, quale criterio sarà utilizzato per il sorteggio? – c’è almeno un bitontino? Sarebbe opportuno che ci fosse, perché avrebbe una conoscenza più approfondita dei siti sui quali intervenire e, nel farlo, impiegherebbe sicuramente meno tempo.
Perché parlare di “procedura negoziata” quando si contempla anche in presenza di una sola offerta valida?
Dunque, ho voluto sottolineare questi aspetti soltanto per cercare di dare alcune indicazioni utili affinché si possa evitare che il verde il pubblico rischi di non essere curato adeguatamente, così come mi pare sia accaduto per le palme presenti in città, falcidiate da un’autentica ecatombe.
In attese di un cortese riscontro, colgo l’occasione per salutare cordialmente.