Cari
lettori e lettrici,
oggi
parliamo delle recenti modifiche della legge sulla procreazione medicalmente
assistita.
Dal punto di vista legislativo la P.M.A è stata, da sempre ,regolamentata
dalla legge 40 del 2004 .
Vediamo cosa sanciva prima delle
modiche recenti, risalenti all’aprile 2014.
La legge 40 , nell’articolo 4,
stabiliva che l’accesso alle
tecniche di fecondazione, era consentito solo alle coppie di maggiorenni di
sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi.
La
procreazione medicalmente assistita aveva l’obiettivo di «favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità
umana qualora non vi fossero altri
metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità»; sterilità e infertilità dovevano
essere documentate e certificate dal medico.
La legge assicurava il diritto a
nascere del concepito :infatti i bambini, nati in seguito a P.MA., avevano lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia. Il
testo vietava il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona
estranea alla coppia.
L’articolo 14 al comma 2 affermava che non poteva essere prodotto
un numero di embrioni, superiore a quello strettamente necessario, a un unico
impianto, tre al massimo, e che tutti gli embrioni prodotti dovevano essere
impiantati contemporaneamente in utero, dunque una sola volta.
Il
testo vietava
la crioconservazione degli embrioni, ossia il congelamento
degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di
procreazione assistita.
Questi i punti salienti della legge 40 del 2004.
Fin
dall’inizio la legge è stata molto criticata e in dieci anni si sono susseguite
almeno 29 sentenze sul testo in generale o su articoli e commi
specifici.
Nel 2008, il ministro della Salute Livia Turco, ne riscrisse le
linee guida.
Due le novità: il sì alla possibilità di
effettuare la diagnosi preimpianto sull’embrione da impiantare in utero (prima
vietata) e la possibilità di ricorrere alla P.M.A. anche per le coppie in cui l’uomo era
portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, in particolare virus
Hiv ed epatiti B e C.
Nel 2009 fu cancellato il principio per cui
l’embrione non poteva essere congelato e
abolito il limite dei tre embrioni da impiantare.
La svolta è
arrivata il 9 aprile 2014 quando la Corte costituzionale
hastabilito , in merito al divieto di eterologa sancito
dalla legge 40, che il divieto è incostituzionale.
Eliminato,
quindi, il divieto all’eterologa oggi è possibile
ricorrere , su suolo italiano , alla donazione di ovociti e spermatozoi, in centri sia
pubblici che privati, senza bisogno di varcare i confini nazionali.
Secondo
l’Osservatorio del turismo procreativo nel 2011 sono state almeno 2000 le
coppie espatriate a causa dell’eterologa.
La fecondazione eterologa consiste nel ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di
infertilità assoluta e si differenzia dalla fecondazione omologa che si
verifica quando seme e ovulo provengono dalla coppia stessa.
Dopo la sentenza
della Corte Costituzionale, quali sono le i nuovi criteri
in Italia?
E’ stato approvato ,
nel settembre 2014, il documento tecnico per l’introduzione in Italia della fecondazione eterologa, che ha stabilito
che:
– la fecondazione eterologa sia gratuita o sottoposta al pagamento di un ticket, dunque inserita nei Livelli
essenziali di assistenza;
– le donne riceventi non abbiano più di
43 anni e siano cioè in età
potenzialmente fertile;
– tra donatori e riceventi ci sia una «ragionevole compatibilità delle principali caratteristiche
fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente».
-la donatrice dovrà avere tra i 20
e i 35 anni e il donatore tra i 18 e i 40
– che siano condotti
precisi test ed esami clinici per
i donatori e che venga istituito un apposito registro.
– il donatore e la donatrice restino
anonimi (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia
ricevente e viceversa).
– che i donatori/donatrici non hanno diritto
di conoscere identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato
non potrà conoscere l identità del donatore/donatrice».
Questo “excursus” , seppur
“noioso”, era doveroso per capire quanto questa legge sia cambiata , dando,
cosi, oggi nuove speranze alle innumerevoli coppie, in cerca di un figlio.
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a contattarmi a redazione@dabitonto.com.