Care lettrici oggi poniamo l’attenzione sul tema sull’aborto.
Non voglio discutere sulle cause che spingono le donne in questa direzione.
Partiamo dal presupposto che indipendentemente dalle cause,rimane una scelta
difficile, e spesso dolorosa per la donna. Dal 1978 la legge italiana permette alla donne di interrompere volontariamente la gravidanza.
Prima di questa data l’aborto era clandestino e veniva ottenuto mediante l’uso
di sostanze chimiche cioè arsenico,zinco , piombo e fosforo date alla donna in
dosi tossiche spesso elevate oppure mediante tecniche strumentali,sostituite oggi da procedure
sterili e meno invasive.
Le
conseguenze per la donna erano intossicazioni, perforazioni, infezioni (sepsi)
emorragie e embolie.
La legge 194 ha rappresentato una svolta in questo ambito
soprattutto perché ha sancito il diritto
di scelta della donna.
L’IVG (interruzione
volontaria di gravidanza) è regolamentato dalla Legge 194 (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1978: Norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).
Il prologo della legge
(art. 1), recita: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui
alla presente legge, non è mezzo peril controllo delle nascite.
L’art. 2 tratta dei consultori e della loro funzione, indicando il dovere che hanno
nei confronti della donna in stato di gravidanza:
- informarla sui diritti a lei garantiti dalla
legge e sui servizi di cui può usufruire; - informarla sui diritti delle gestanti in materia
di lavoro - suggerire agli enti locali soluzioni a maternità
che creino problemi; - contribuire a far superare le cause che possono
portare all’interruzione della gravidanza.
Esistono
diverse tipologie di aborto: aborto spontaneo,accidentale, volontario e terapeutico.
L’aborto spontaneo avviene in modo
naturale senza interventi esterni, generalmente il periodo a maggior
rischio è il primo trimestre; aborto accidentale avviene per cause tossiche e traumatiche in seguito a traumi o incidenti; l’aborto
volontario consiste
nell’interruzione dello sviluppo dell’embrione e della sua rimozione
dall’utero. E’ consentito nei primi 90 giorni calcolati dal primo giorno
dell’U.M. Infine è definito aborto
terapeutico è quello praticato oltre il termine dei 90 giorni solo
quando la gravidanza e il parto comportino seri rischi per la salute della
madre o nel caso di gravi malformazioni fetali. Specificatamente
la legge riporta che nei primi novanta giorni di gravidanza il ricorso
alla IVG è permesso alla donna che accusi circostanze per le quali la
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un
serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari,
o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di
anomalie o malformazioni del concepito (art. 4).
La IVG è permessa dalla legge dopo i primi novanta giorni di
gravidanza (art. 6):
- quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna; - quando siano accertati processi patologici, tra
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro,
che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della
donna.
Le minori e le donne interdette devono ricevere
l’autorizzazione del tutore o del giudice tutelare.
La legge stabilisce che le generalità della donna rimangano anonime.
Concludo dicendo che in questo
percorso è necessario che la donna riceva non solo assistenza medica ma anche
sostegno e conforto sia durante che dopo l’aborto. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi
a rubriche@dabitonto.com.