Di Mimmo Rubino
Gentile Direttore,
È stato curioso il tentativo di anticipare per legge ordinaria gli effetti di una riforma costituzionale: due anni e mezzo dopo, infatti, gli elettori hanno respinto nel referendum del 4 dicembre 2016 il pacchetto di correttivi proposti dal centrosinistra a guida Renzi alla Carta Costituzionale, tra cui l’abolizione delle Province, con la conseguenza paradossale che la legge 56/2014 disciplina una riforma che non ha visto mai la luce.
Nel rapporto di monitoraggio sull’applicazione in Italia della Carta Europea dell’Autonomia Locale, il Consiglio d’Europa, fra l’altro, rileva per i Consigli metropolitani proprio l’assenza della possibilità di formulare un voto di destituzione o di censura contro i loro dirigenti.
A Strasburgo è finito fra l’altro sotto esame per giunta il problema Istituzionale incagliato sul voto di secondo livello che azzoppa il riconoscimento politico della Città Metropolitana oltre ad aver creato l’inedito di Sindaco e Consiglio che possono viaggiare evidentemente su mandati politici diversi.
La Corte Costituzionale, su ricorso incidentale avviato da un cittadino di Acicastello della Città metropolitana di Catania, con sentenza n. 240/2021 ha affermato, tra l’altro, che “Da un secondo punto di vista, non può non evidenziarsi che l’attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito, come già detto, della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava. Tale circostanza, in particolare, ha privato il meccanismo di designazione prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario presupposto, vale a dire l’operare delle città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del territorio e di pianificazione strategica. La conseguente, perdurante, operatività delle Province e l’attribuzione ad esse di determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento, devolute attualmente, come detto, anche alle Città metropolitane, rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province. Ciò anche perché il territorio delle prime è stato fatto coincidere con quello delle seconde, senza quindi differenziare le comunità di riferimento secondo opportuni criteri di efficienza e funzionalità, ciò che invece sarebbe necessario, ai sensi dell’art. 114 Cost., per far sì che le Città metropolitane e le Province siano in grado di curare al meglio gli interessi emergenti dai loro territori…omissis…”.
Tutte cose, queste ultime, delle quali la Città di Bitonto, con l’allora Sindaco prof. Nicola Pice, nell’ambito delle proposte in seno ad una possibile visione della Città metropolitana e prima ancora della legge Delrio, ne aveva assunto l’iniziativa fin dall’origine, nella prospettiva di una visione policentrica del Piano Strategico Terra di Bari, tra cui il Polo di Bitonto del Patto delle Città, sottoscritto a Bari il 31.10.2006 dai Sindaci Emiliano, Pice e Mastrovito, quale nodo di organizzazione dello sviluppo territoriale finalizzato allo sviluppo della potenzialità attrattiva e del sistema dei servizi in uno specifico spazio geografico per la definizione e attivazione di un condiviso e partecipato piano di sviluppo mirante all’esigenza di pianificazione strategica a livello di area vasta. A questo, tuttavia, successivamente, come detto, inconcepibilmente la Regione Puglia non ha dato corso per i relativi finanziamenti e la relativa attuazione di quanto proposto, nonostante fosse nato da una concertazione partecipativa condivisa e critica di pianificazione strategica dei nostri territori.
La Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza 240/2021, ha cambiato il suo orientamento sulla legge 56/2014, dichiarando quindi incostituzionale l’attuale sistema di governo delle Città metropolitane, sollecitando il legislatore statale ad una urgente riforma della disciplina delle Province e delle Città metropolitane, che affronti in modo organico la materia degli organi di governo e del sistema di elezione insieme al riordino complessivo delle funzioni fondamentali, in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.
Funzioni fondamentali che, va da sé, appaiono attualmente quindi esperite non coerentemente rispetto alla Carta Costituzionale: così, ad esempio, è stato individuato sciaguratamente nel territorio bitontino dalla Città metropolitana di Bari un’ulteriore discarica di rifiuti tra gli uliveti bitontini, dove si produce l’olio D.O.P. Cima di Bitonto,(N.B.: a tal proposito la causa pende al Consiglio di Stato); o come anche in tema di viabilità giace irrisolta e dormiente da oltre un decennio, solo nel tratto del territorio bitontino, l’adeguamento a 4 corsie, della ex S.S. 98 ora s.p. 231, da parte della Città metropolitana di Bari che, dopo aver perso a suo tempo un consistente finanziamento del CIPE, ora vuole ipoteticamente risolvere la problematica con la creazione di rotonde nel tratto bitontino e con attraversamenti addirittura pedonali in sede di intersezioni poiché date per NON “economicamente” fattibili altre risoluzioni.
Allo stato appare che il testo di modifica attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali si limita a modificare il sistema elettorale degli Organi di governo della città metropolitana introducendo giustamente e finalmente il sistema della elezione diretta, mentre non si occupa delle altre questioni che restano aperte circa l’assetto dell’Ente come ente di governo. L’area metropolitana come aggregato di centri urbani o industriali necessita fattivamente di una corretta individuazione che non può mai coincidere con quella della provincia, come previsto, in termini che rasentano il ridicolo dalla legge in vigore laddove la Città metropolitana di Bari si estende anche alle “foreste di ulivi” come nel caso di Bitonto, o come anche la Città metropolitana di Reggio Calabria che si estende comprendendo pure l’Aspromonte .
Necessita d’altro canto tenere ben presente altresì che una delega ope legis delle Funzioni fondamentali alla Città metropolitana di Bari si configura anche in una fusione tra Comuni, per la quale si rende necessario un referendum popolare per le popolazioni interessate come sancito dalla Costituzione italiana, dai dettami della Carta europea dell’Autonomia Locale, oltre che dalla legge 265/99 la quale prevede il concorde parere degli stessi Comuni interessati.
Tanto, tenuto conto di quanto inoltre recentemente indicato fra l’altro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a margine dell’Assemblea ANCI di Torino tenutasi il 20.11.2024 ovvero che “Le materie rientranti nelle Funzioni fondamentali degli Enti Locali non sono suscettibili di devoluzione a livelli di governo diversi dagli stessi Comuni.”
Alla luce di quanto ricordato e focalizzato in questo scritto, si fa pertanto appello ai Parlamentari eletti nel nostro Collegio territoriale affinché possano attenzionare compiutamente l’imprescindibile ed inderogabile adeguamento della legge Delrio 56/2014 alla Carta Costituzionale, riformandone le normative, così come dal 2021 voluto e sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale al legislatore statale, e affinché si possa, altresì, individuare e perimetrare correttamente la Città metropolitana di Bari, la quale può estendersi a centri minori o borgate confinanti, ma non al territorio di Bitonto e alle Città del Patto di Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Palo del Colle. Si fa appello parimenti ai politici del territorio e alla cittadinanza attiva tutta “di intensificare ed accelerare una concertazione con i Rappresentanti Istituzionali dei Comuni limitrofi” **, al fine di proporre alla Regione Puglia una diversa e dedicata Circoscrizione Territoriale, poiché non è una mera contiguità territoriale con Bari a potersi e doversi tradurre anche in una omologia di economie, storia e cultura.
* “La Città metropolitana tra attuazione nazionale e prospettive comparatistiche”- Tesi di laurea di Gianvito Rubino in Diritto amministrativo correlazione in Diritto Pubblico Comparato- AA 2012-2013.
** come da delibera comunale n.58 del 03.10.2012