DI FRANCESCO RUTIGLIANO
La terza sezione del Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 5950 del 30 ottobre 2021, confermato in sede collegiale con ordinanza dell’11/11/2021, ha stabilito che non va sospeso il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 (recante il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educativo e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”) con cui il Ministero dell’Istruzione impone al personale docente e non docente della scuola di accedere ai locali con certificazione verde (c.d. “green pass”).
I giudici amministrativi hanno rigettato l’istanza di riforma dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio, statuendo e chiarendo alcuni principi essenziali. In primis, hanno stabilito che il “green pass” non viola la privacy, né tantomeno rappresenta una discriminazione. Inoltre, hanno smentito pure la violazione del diritto individuale alla salute. Queste, in sintesi, le ragioni con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di alcuni insegnanti contro il ministero dell’Istruzione per l’obbligo del certificato verde a scuola.
Sulla violazione della privacy, l’ordinanza spiega che «le dedotte censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il certificato verde rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi». Il Collegio ha peraltro osservato che la discriminazione lamentata dai dipendenti è risultata smentita dalla circostanza che il prestatore di lavoro è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde tramite test differenti, come l’antigenico rapido.
Mentre, sul diritto individuale alla salute, il Consiglio di Stato ha ritenuto che lo stesso “non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui ’diritto a scongiurare possibili contagi’ ha prevalenza perché espressione di una componente della ’salute pubblica’ a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha precisato che la richiesta di esibizione del green pass “non si pone in contrasto con i principi costituzionali”.