DI FRANCESCO RUTIGLIANO
Gli infortuni costituiscono eventi ad alto grado di probabilità, nella scuola come in ogni altra comunità lavorativa organizzata. I fattori di rischio, riconducibili a circostanze fortuite, ad insidie, a deficienze strutturali rappresentano elementi costitutivi dell’infortunio. Proprio in ragione di questa preoccupazione è il caso di chiedersi se nella didattica a distanza gli obblighi dell’amministrazione scolastica per i pericoli cui vanno incontro gli alunni sono gli stessi forniti per il servizio in presenza. Tuttavia, pure in presenza di un quadro giuridico abbastanza chiaro, si ritiene assolutamente necessario esplicitare se l’assicurazione INAIL, sia per i docenti che per gli studenti, possa essere o meno estesa all’attività didattica a distanza, ovvero se le polizze assicurative integrative per la responsabilità civile e per gli infortuni degli studenti, che prevedono la copertura solo per ogni infortunio che possa verificarsi durante l’orario scolastico e, comunque, durante l’orario in cui sia autorizzato l’accesso e la permanenza presso i plessi scolastici, oltre al cosiddetto rischio in itinere (tragitto casa -scuola e viceversa), alle visite scolastiche e ai viaggi d’istruzione, possano coprire anche eventuali infortuni verificatisi durante lo svolgimento della stessa Didattica a Distanza. In applicazione dei principi generali del diritto in tema di sicurezza, per l’infortunio occorso durante la lezione della DaD potrebbe sussistere la c.d. “culpa in vigilando”? Quale responsabilità si potrebbe identificare in capo al docente?
Riguardo alla DaD, la normativa prevede che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione“. È applicabile il decreto legislativo 81/2008? Molti sono i vuoti normativi da colmare, specialmente dopo che il nuovo DPCM del 24 ottobre ha stabilito il 75% della DaD per le scuole superiori, e nel caso della regione Puglia, la DaD per tutte le scuole ad eccezione della scuola dell’infanzia. L’assenza di un quadro di riferimento sufficientemente chiaro dovrebbe generare una profonda riflessione governativa al fine di disciplinare tale aspetto, e, nel contempo, prevenire e dirimere potenziali contenziosi.
Giova evidenziare, con riferimento al contratto tra studente e scuola, che i principi ripetutamente affermati dalla Cassazione (Cass. SS.UU. civ. n. 9346/2002; n.9906/2010; n. 19158/2012) sono orientati a statuire e precisare che all’atto della iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza “l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”. La citata sentenza n. 9346/2002, componendo un indirizzo interpretativo prima oscillante, ha anche affermato che nel caso di danno arrecato dall’allievo a sé stesso appare più corretto ricondurre la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non tanto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. quanto nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. Sicchè, mentre l’alunno danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe invece l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante (Cass. N. 361272014 e n. 3695/2016), non potendo questo onere probatorio essere aggravato fino al punto di porre a carico del danneggiato l’onere di allegare le modalità del comportamento inadempiente. Nel caso specifico della DaD bisogna capire e chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela è da applicarsi, anche, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento del giovane con la DaD. Pertanto, laddove uno studente dovesse arrecare danno a sé stesso durante la DaD, è configurabile un infortunio? La giurisprudenza che statuisce la responsabilità in capo all’amministrazione per infortuni occorsi agli alunni in caso di alunno che arreca danno a sé stesso, per analogia è applicabile anche agli infortuni nel corso della DaD?
Fermo l’indirizzo giurisprudenziale, si deve prendere atto del graduale processo di rinnovamento che ha coinvolto il mondo della didattica. Difatti, l’ambito di applicazione della tutela antinfortunistica rivolta agli alunni delle istituzioni scolastiche si è ampliato fino a ricomprendere nuove forme di esperienze formative attuate con l’ausilio di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc). Tra le più significative tappe di questo percorso di attualizzazione della tutela degli alunni contro gli infortuni, si segnala la Circolare dell’INAIL 17 novembre 2004 n. 79, la quale fa seguito, in particolare, alle novità introdotte dalla riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. n. 59/2004). La circolare ha per oggetto i criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera a favore degli alunni di scuole pubbliche e private – lezioni diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media per effetto della citata riforma. L’INAIL precisa che questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. Come tali, le descritte attività sono ricompresse tra quelle coperte dall’assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ai sensi e per gli effetti della normativa su richiamata. Ne consegue che gli studenti sono assicurati per i sinistri che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche; per quelli che si verifichino nel corso delle esperienze di lavoro; per gli infortuni che avvengano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche. Ciò in virtù del fatto che, ai sensi dell’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08, al lavoratore è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.
Orbene, sulla base delle osservazioni innanzi esposte, appare del tutto compatibile che l’infortunio occorso nella DaD, essendo un’attività scolastica materiale che in qualche modo è rischiosa, atteso che è correlata all’utilizzo di macchine elettriche o elettroniche (videoterminali, computer, ecc.) può essere riconosciuto nell’ambito del principio indicato dall’INAIL, nonché nell’ambito del principio più volte statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “tutte le responsabilità per infortuni occorsi agli alunni, quindi anche quella per danno arrecato dall’alunno a sé stesso (c.d. autolesione), fanno capo all’amministrazione scolastica e non al docente o in genere al personale scolastico”. In ogni caso, in considerazione del continuo cambiamento di fare didattica a scuola, sarebbe auspicabile che il Governo affrontasse e colmasse questo vuoto normativo.